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Processo tributario: serve ancora l'avvocato?

Il D.M. n. 106/2019 ha esteso la platea dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie, sottraendo ulteriore spazio agli avvocati


di Lucia Izzo - Il decreto n. 106/2019 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (qui sotto allegato) che disciplina il "Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie" è stato pubblicato in Gazzetta il 4 ottobre 2019.

Il provvedimento disciplina, nel dettaglio, le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.

Assistenza tecnica alla difesa del contribuente

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L'art. 12 del d.lgs. n 546/1992 (Assistenza tecnica) ha previsto l'obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore inferiore a Euro 3.000,00.
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In particolare, sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie tutta una serie di soggetti, non solo gli avvocati, se iscritti nei relativi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i consulenti del lavoro.

Soggetti abilitati all'assistenza

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Ancora, tra i soggetti abilitati all'assistenza emergono:
- se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, gli spedizionieri doganali;
- i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero soggetti non professionisti abilitati dal MEF (gli ex dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria);
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere, limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 545/1992, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di Finanza competente per territorio.

Inoltre, sono abilitati anche i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate.

Il nuovo regolamento

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Tra le novità di cui Regolamento n. 106 è, inoltre, previsto anche l'inserimento dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi tra i soggetti ammessi all'assistenza tecnica, limitatamente ai contenziosi tributari derivanti dall'attività del CAF.
Nel dettaglio, i soggetti abilitati dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollente, o diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.
Il regolamento entrerà in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 1° aprile 2020.


Le novità in materia di ius postulandi hanno ingenerato, in particolare in seno all'Avvocatura, una serie di perplessità, vista l'ulteriore estensione, da parte del legislatore, della rappresentanza giudiziale a ulteriori soggetti diversi dai professionisti del settore legale e, comunque, non iscritti né iscrivibili nell'albo professionale. Ci si chiede, legittimamente, se l'avvocato sia ancora una figura indispensabile e necessaria.
Data: 24/11/2019 09:00:00
Autore: Lucia Izzo