Niente bolletta acqua senza la prova del contratto del condominio
di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 866/2019 (sotto allegata) accoglie l'opposizione di un Condominio avverso il decreto ingiuntivo del gestore del servizio idrico con cui gli viene intimato il pagamento cumulativo per i consumi individuali e comuni di oltre 90.000 euro. In assenza della prova documentale del contratto che consente questo tipo di fatturazione cumulativa il gestore non può pretendere il pagamento dei consumi comuni e quelli rilevati dai singoli contatori, perché così facendo duplica il proprio credito. Rigettata quindi la pretesa creditoria del gestore, tanto più che non è stato in grado di determinare con esattezza i consumi comuni e quelli dei singoli condomini.
- Il decreto ingiuntivo per la fornitura acqua
- Le difese del gestore idrico
- Il verbale non prova i consumi del condominio
- Niente bolletta se il gestore idrico non prova il contratto cumulativo
Il decreto ingiuntivo per la fornitura acqua
Un condominio si oppone al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli ha ingiunto il pagamento di 91.061,23 euro oltre interessi, risultante dalla somma di 6 fatture emesse dal 31.12.2013 fino al 29.05.2015 per la fornitura di acqua. L'opponente fa presente:
- che prima dell'avvento della nuova S.p.a i consumi venivano fatturati singolarmente ai singoli condomini in virtù di distinti contratti di fornitura;
- di aver segnalato l'errore al gestore senza alcun esito;
- che il condominio non ha mai stipulato un contratto di fornitura cumulativo;
- che in ogni caso parte della pretesa creditoria avanzata deve ritenersi estinta per prescrizione.
Le difese del gestore idrico
La s.p.a che gestisce il servizio idrico contesta la ricostruzione dei fatti operata dal condominio evidenziando la tardività dell'opposizione, di cui chiede il rigetto, facendo presente che:
- il condominio non ha mai contestato l'esistenza di misuratore individuali in base ai quali il gestore ha sempre fatturato i consumi a ogni utente;
- il gestore ad aprile 2015 redigeva verbale da cui risultava che nel Condominio era presente un contatore Master presente a monte della fornitura che non indicava le unità abitative servite;
- a differenza di quanto sostenuto da controparte il contatore centrale che registra i consumi del Condominio è quello riportato in ogni fattura insoluta il cui pagamento è stato richiesto con decreto ingiuntivo;
- controparte si duole del fatto che i reclami sono rimasti senza risposta quando in realtà controparte non ha rispettato le indicazioni per la ripartizione dei consumi condominiali tra i vari utenti presenti nel sito;
- le somme prescritte sono state già oggetto di storno per 22.207,72.
Il verbale non prova i consumi del condominio
Il condominio opponente nelle memorie 183 c.p.c dichiara che l'unico gruppo di misura destinato alle sole parti comuni del condominio ha un numero di matricola diverso da quello indicato dal gestore nelle proprie difese e che anche qualora il giudice ritenesse il credito esistente esso sarebbe incerto per assenza di prova dei singoli consumi. Il verbale prodotto dal gestore quindi è inidoneo a provare i consumi del condominio.
Niente bolletta se il gestore idrico non prova il contratto cumulativo
Il Tribunale accoglie l'opposizione del Condominio in quanto l'opposta non ha provato documentalmente "la stipula di un contratto cumulativo per la fornitura idrica a servizio dell'intero Condominio e dei singoli suoi componenti. Una prova simile non può dirsi raggiunta neppure per fatti concludenti, come asserito dal gestore, avuto riguardo al contenuto della documentazione degli atti." Per consolidato orientamento della Cassazione :" la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. (…) Peraltro, anche volendosi ritenere che il gestore abbia stipulato col Condominio il contratto di utenza idrica n. 35677703/2006, comunque ciò non consentirebbe ex se di ritenere che tale contratto avesse natura cumulativa. (…) E' pacifico in causa, infatti, che il gestore abbia sempre provveduto a fatturare a ciascun utente i consumi rilevati sui rispettivi contatori divisionali. E' evidente quindi che il gestore non possa legittimamente pretendere al contempo dal Condominio il pagamento dei consumi totali registrati dal contatore Master e dei consumi rilevati da ciascuno dei contatori divisionali, così duplicando il credito."
Come rilevato dal Condominio il gestore avrebbe dovuto scorporare dai consumi rilevati dal contatore Master quelli individuali risultanti dai singoli contatori, compreso quello relativo al consumo delle parti comuni, e ascrivere all'ente la differenza.
Da segnalare infine come il gestore, nonostante la necessità di distinguere tra consumi individuali e comuni, come segnalato in fase cautelare, non abbia mai chiarito l'entità dei consumi comuni. Stante l'impossibilità di determinare in concreto l'effettivo importo del credito le pretese creditorie devono essere rigettate integralmente.
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Data: 20/11/2019 17:00:00Autore: Annamaria Villafrate