Permessi paternità: i chiarimenti Inps
di Annamaria Villafrate - L'Inps con la circolare n. 140 depositata il 18 novembre 2019 (sotto allegata) fornisce indicazioni sui permessi di paternità previsti dall'art 40 del d.lgs. n. 151/2001 nei casi in cui la madre è una lavoratrice autonoma, alla luce di quanto disposto dalla Cassazione con la sentenza n. 22177/2018.
- Riferimenti normativi riposi giornalieri padre e madre
- I chiarimenti della Cassazione n. 22177/2018
- Permessi padre a prescindere
Riferimenti normativi riposi giornalieri padre e madre
Prima di vedere nel dettaglio le indicazioni fornite dall'Inps per i riposi giornalieri del padre anche durante il periodo di maternità della madre lavoratrice autonoma, cediamo cosa dice la norma di riferimento, ossia l'rt. 40. del dlgs. n. 151/2001 contenete il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La norma, intitolata - Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) dispone che:" 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre."
Stante il rinvio della norma al precedente art. 39 che disciplina i riposi giornalieri della madre vediamo cosa dice anche questa norma:
"1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa."
I chiarimenti della Cassazione n. 22177/2018
L'inps, con la circolare n. 140 del 18/11/2019 fornisce importanti indicazioni sulle modalità con cui il padre può usufruire sei riposi giornalieri se lavora come dipendente mentre la madre è una lavoratrice autonoma. Questo chiarimento si rende necessario alla luce delle recente sentenza della Cassazione n. 22177/2018 (sotto allegata) che ha chiarito che i permessi giornalieri del padre non devono considerarsi alternativi a quelli goduti dalla madre, in quanto entrambi i genitori potendo "lavorare subito dopo l'evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa."
Permessi padre a prescindere
Il tutto nel rispetto delle incompatibilità indicate nella circolare n. 8/2003 così regolamentate:
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma è in congedo parentale;
- egli inoltre non ha diritto alle ore di cui all'art. 41 del citato D.lgs n. 151/2001 (che in caso di parto plurimo prevede il raddoppio dei periodi di riposo e delle ore aggiuntive rispetto a quelle dell'art. 39) "in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'articolo 39 fruibili dalla madre "per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri".
Come chiarito da ultimo dalla circolare, dette indicazioni si applicano alle domande pervenute e non
definite e, a domanda dell'interessato, agli eventi pregressi non prescritti o per i quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato. Sugli applicativi informatici le informazioni verranno fornite successivamente.
Autore: Annamaria Villafrate