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Come leggere la busta paga

Le tre parti principali della busta paga, i vari elementi della retribuzione e le trattenute previdenziali e fiscali. Ecco come leggere la busta paga


Avv. Marco Sicolo - La busta paga è il documento con cui il datore di lavoro evidenzia le varie voci relative alla retribuzione del lavoratore, al fine di consentire a quest'ultimo di verificare la corrispondenza della stessa con quanto previsto dal contratto di lavoro individuale e collettivo.

Il prospetto di paga evidenzia le varie voci attive e passive relative alla retribuzione mensile del lavoratore e contiene, quindi, tutte le informazioni utili a controllare l'esattezza dei calcoli operati dalla parte datoriale.

Non sempre, però è facile districarsi tra i vari elementi descritti nel cedolino: vediamo insieme, quindi, come leggere la busta paga.

L'obbligo di consegna della busta paga

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La consegna della busta paga al lavoratore costituisce uno specifico obbligo a carico del datore, espressamente previsto dal nostro ordinamento.

L'art. 1 della legge n. 4 del 1953 dispone, infatti, che i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori dipendenti "un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute".

Il successivo art. 3 precisa che il cedolino deve essere consegnato al dipendente "nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione".

Sebbene la compilazione del prospetto di paga sia comunemente ricollegata alla categoria dei lavoratori subordinati (operai, impiegati e quadri), la l. 133/08 impone tale obbligo anche nei confronti dei dirigenti.

Le norme sull'obbligo di consegna della busta paga trovano applicazione, inoltre, anche nei confronti dei lavoratori agricoli e degli operai e soci dipendenti delle società cooperative.

Come leggere la busta paga nelle sue varie parti

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Come abbiamo visto, la legge impone la presenza di determinati elementi nel corpo del prospetto di paga, sebbene non imponga l'adozione di un modello univoco.

In linea generale, comunque, il contenuto del cedolino può suddividersi nelle seguenti tre parti:

I dati anagrafici e il calendario delle presenze

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La prima parte del cedolino è di lettura piuttosto semplice, poiché riporta i dati anagrafici del lavoratore e del datore, gli estremi delle coperture assicurative, il reparto di riferimento, la qualifica e le mansioni del dipendente e il suo livello di retribuzione, oltre alle statistiche relative a presenze, ferie e permessi.

Gli elementi della retribuzione nel prospetto di paga

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Nella parte del prospetto paga riguardante la retribuzione vengono riportati i vari elementi che contribuiscono alla composizione della retribuzione lorda, come:

Trattenute previdenziali e fiscali

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Nella terza parte del cedolino vanno analiticamente indicate le trattenute relative ai contributi previdenziali e fiscali.

In particolare, la retribuzione lorda sopra descritta va a costituire la base imponibile previdenziale, su cui vanno calcolati i contributi IVS (Indennità, Vecchiaia e Superstiti) e gli altri contributi come quello di maternità.

Ricordiamo che tali voci riguardano la quota di contribuzione a carico del lavoratore, che viene a tal fine trattenuta dal datore e dallo stesso versata agli enti previdenziali di competenza (Inps, Inail) contestualmente alla quota che la legge prevede a suo carico.

Il totale trattenuto a titolo di contributi viene sottratto dalla retribuzione lorda e costituisce l'imponibile fiscale.

L'imposta Irpef viene individuata applicando l'aliquota dello scaglione di reddito di riferimento, considerando anche le detrazioni spettanti.

Alle trattenute Irpef si aggiungono poi le trattenute per l'accantonamento del TFR.

Una volta aggiunta la somma dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) eventualmente spettante, si ottiene la retribuzione netta in busta paga.

La firma del cedolino

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Il prospetto di paga, che deve riportare la firma o il timbro del datore o di un suo rappresentante, deve essere firmato per ricevuta dal lavoratore.

Al proposito, la Cassazione ha chiarito che tale sottoscrizione da parte del dipendente costituisce prova solo della consegna del cedolino, ma non dell'effettivo pagamento della retribuzione spettante.


Per ulteriori approfondimenti, vedi anche la nostra guida generale alla busta paga

Data: 22/11/2019 12:20:00
Autore: Marco Sicolo