Tasse locali: in arrivo la riscossione "sprint"
La legge di Bilancio prevede di accelerare la riscossione dei tributi locali introducendo un avviso di accertamento idoneo a diventare titolo esecutivo senza bisogno della cartella di pagamento
di Lucia Izzo - Il disegno di legge recante la Manovra di Bilancio per l'anno finanziario 2020 prevede diverse novità che incideranno nell'immediato futuro nelle vite dei contribuenti. Non solo nuove tasse, ma anche il rafforzamento di alcune procedure, ad esempio la riscossione da parte degli Enti Locali.
- Le misure antievasione e l'accertamento esecutivo in manovra
- Riforma della riscossione Enti locali
- Accertamento esecutivo
- Sollecito di pagamento
- Rateizzazione dei pagamenti
Le misure antievasione e l'accertamento esecutivo in manovra
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L'art. 96 del testo, ora sottoposto al vaglio del Senato, prevede tra le misure anti-evasione anche una riforma che introduce il rischio di vedersi facilmente pignorare il conto corrente bancario qualora non si versino i tributi locali dovuti.
La nuova procedura c.d. di "accertamento esecutivo", snellita dalla manovra, dovrebbe essere operativa (salvo ripensamenti) già per gli avvisi emessi dal 1° gennaio 2020 e consentire di velocizzare il recupero delle tasse non pagate (Imu, Tasi e così via).
Una novità che non ha mancato di far discutere viste le criticità rispetto al modello seguito per gli avvisi emessi dallo Stato, in particolare per quanto riguarda in materie di notifiche e affidabilità delle banche dati.
In sostanza, la riforma della riscossione mira, da un lato, a disincentivare i contribuenti dal non pagare gli importi dovuti e, dall'altro, a velocizzare eventuali procedure volte a recuperare e riscuotere coattivamente le imposte evase
Riforma della riscossione Enti locali
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L'intervento normativo viene descritto come "diretto a dare una soluzione alle urgenti problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate degli enti locali attraverso un'efficace rivisitazione delle norme già previste in materia di riscossione spontanea e coattiva di dette entrate".
La riforma prevede l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata delle entrate degli enti locali. Si vuole così razionalizzare la procedura attraverso l'eliminazione dei diversi atti finalizzati allo stesso procedimento, che attualmente rendono problematica l'individuazione degli atti esecutivi, dal momento che si assiste, a secondo del soggetto che emette detti atti, a una differenziazione dei medesimi.
La razionalizzazione prospettata nella riforma permetterebbe altresì di contenere i costi della riscossione, di concentrare risorse su attività più incisive e più funzionali alla riscossione stessa, assicurando una maggiore efficienza nell'attività di contrasto all'evasione, garantendo conseguentemente il recupero di margini più ampi di gettito, anche nella considerazione della maggiore compliance del soggetto passivo dell'entrata tributaria o patrimoniale.
Accertamento esecutivo
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Una delle novità di rilievo dello schema di riforma in esame attiene dunque proprio alla previsione di un unico atto che al contempo racchiuda in sé tutti gli elementi per divenire titolo idoneo ali' esecuzione forzata, a partire dal 2020.
Gli atti emessi riguarderanno ovviamente le annualità non ancora prescritte e saranno quelli riferiti, non solo, ai tributi, ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle multe poiché le disposizioni in esame non incidono sul codice della strada.
In pratica, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, conterrà anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica dell'atto oppure entro il termine di presentazione di eventuale ricorso.
Qualora il ricorso non venisse promosso, scaduti i termini l'atto diviene immediatamente titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza che sia necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento e l'ingiunzione fiscale. Nell'avviso viene anche indicato il soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Sollecito di pagamento
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Questa procedura "sprint" ha ingenerato molti timori, in particolare il rischio di vedersi pignorate direttamente le somme sui conti correnti e in tempi brevissimi in caso di inadempienza. Salvo la possibilità di proporre ricorso, tuttavia, viene consentito ai contribuenti che non abbiano pagato entro i termini anche un ulteriore via di salvezza.
Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, ma prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60 giorni.
Rateizzazione dei pagamenti
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L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Data: 03/12/2019 10:30:00Autore: Lucia Izzo