Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Il debitore può restare in casa sua anche se pignorata

Il notariato esamina l'art 560 c.p.c. e giunge alla conclusione che il debitore può restare in casa sua, anche se pignorata, fino al decreto di trasferimento. In allegato lo studio del notariato


di Annamaria Villafrate - Pubblicato sul sito ufficiale del notariato lo studio n. 20-2019/E (sotto allegato), che dopo la riforma dell'art 560 c.p.c operata dal decreto legge n. 135/2018, si pone diversi dubbi sulla nuova formulazione letteraria della norma e sulla sua applicazione pratica. Vediamo quindi prima che cosa dice nello specifico la nuova norma e riportiamo brevemente i dubbi sollevati dal complesso studio del notariato, chiarendo che la modifica più importante dell'art 560 c.p.c è quella che riguarda il debitore il quale, a meno che non violi gli obblighi di mantenimento, tutela e conservazione previsti, può continuare ad abitare in casa sua, anche se pignorata, fino all'ordine di trasferimento.

L'art. 560 c.p.c.

[Torna su]

Nello studio n. 20-2019/E del Notariato, si esamina nel dettaglio l'art. 560 c.p.c per tentare di risolvere le questioni interpretative critiche sorte dopo la sua riscrittura, intervenuta per opera dell'art. 4 del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019. Per comprendere le conclusioni principali a cui è giunto questo studio, vediamo nello specifico che cosa prevede la norma.

Le modalità della custodia dell'immobile pignorato

[Torna su]

L'art. 560 c.p.c, intitolato "Modo della custodia"dispone letteralmente che :

Il debitore resta a casa fino al decreto di trasferimento

[Torna su]

Dall'esame dell'art 560 c.p.c così come riformato dal decreto del 2018, dallo studio del notariato emerge immediatamente il mutamento della condizione del debitore. Al debitore infatti e al suo nucleo familiare è consentito continuare ad abitare l'immobile pignorato, fino al decreto di trasferimento, senza che il giudice debba autorizzarlo specificamente a ciò.

Il bene infatti non viene liberato automaticamente con la nomina di un soggetto terzo nella veste di custode. Terzo custode che comunque, anche dopo l'eliminazione dalla norma dell'autorizzazione giudiziale per l'esercizio dell'attività di gestione e amministrazione, non può considerarsi, una volta nominato, libero di agire autonomamente. Per poter compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, dovrà sempre attenersi a precise istruzioni del giudice al riguardo.

Per quanto riguarda il divieto del debitore di stipulare un contratto di locazione sancito dal comma 7, il legislatore pare prevedere la possibilità di contrarre una locazione efficace a tutti gli effetti, anche all'esterno del procedimento esecutivo, in virtù dell'autorizzazione del giudice.

L'ordine di liberazione del nuovo art 560 c.p.c, nel rispetto dei principi di economia e ragionevole durata del procedimento, può qualificarsi come un provvedimento sommario e semplificato destinato alla realizzazione della migliore vendita possibile, sotto i poteri direttivi del giudice, impugnabile dalle parti e dal detentore che non ha titoli per opporsi alla procedura. Esso però non ha natura decisoria o definitiva nei confronti di chi vanta un titolo opponibile, che può agire in seguito in via principale per far accertare il suo diritto o con un'opposizione cognitiva.

Senza soluzione il tema della ultrattività della legittimazione del custode a dare attuazione all'ordine di liberazione nell'interesse di chi si è aggiudicato il bene, quando la sua esecuzione non si è esaurita prima dell'emissione del decreto di trasferimento. Ci si chiede infine se sia ammissibile che il custode liberi il bene immobile se abitato dal debitore, se la liberazione è successiva al decreto di trasferimento e concorre con l'azione del rilascio nei confronti dell'acquirente.

Leggi anche:

- Pignoramento: non si dovrà lasciare subito la casa

- Le case all'asta rimarranno nel possesso del debitore fino alla vendita

- Locazione ed esecuzione immobiliare

Data: 29/11/2019 20:00:00
Autore: Annamaria Villafrate