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Un tatuaggio non legittima l'esclusione dal concorso

Per il Tar Lazio è illegittima l'esclusione dal concorso per Agente Penitenziario se il tatuaggio non denota personalità abnorme, non è deturpante o può essere coperto


di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio con la sentenza n. 13315/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso avanzato da un'aspirante agente della Polizia Penitenziaria, esclusa dal concorso per diventare agente a causa di un tatuaggio che ha fatto si che la Commissione la giudicasse "Non idonea – Per tatuaggio esimente per sede." Per il Tar però in questo caso il provvedimento di esclusione è illegittimo perché il tatuaggio è motivo valido di esclusione solo se denota una personalità abnorme, è deturpante o non può essere coperto alla divisa. Ora, poiché la ricorrente tra la prima e la seconda visita della Commissione medica si è sottoposta a un intervento laser di rimozione del tatuaggio, che alla fine poteva essere assimilato a una cicatrice e che, in ogni caso, la stessa è stata ammessa con riserva a proseguire il concorso e a prendere parte al corso di formazione per Agenti, l'atto di esclusione impugnato deve essere annullato.

Esclusa dal concorso per tatuaggio

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Un'aspirante agente penitenziaria ricorre al Tar impugnando il provvedimento del 26 gennaio 2018 contestandone l'illegittimità sotto diversi profili. Con tale atto il Ministero di giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria, l'ha infatti esclusa dal concorso pubblico a cui aveva preso parte, perché ritenuta "non idonea" dalla Commissione "Per tatuaggio esimente per sede – art 123 c. 1, lett. c."

La ricorrente dichiara di aver partecipato al suddetto concorso, classificandosi nella graduatoria come idonea non vincitrice. Dopo che il Dl n. 244/2016 prorogava i termini di validità della graduatoria, autorizzava il Dipartimento ad assumere, mediante scorrimento delle graduatorie, gli idonei non vincitori, nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il 13 settembre 2017 veniva quindi convocata per appurare il possesso dei requisiti psico fisici richiesti dall'Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria. Dal controllo però emergeva che la ricorrente non era idonea per il seguente motivo: "tatuaggio esimente per sede (visibile con divisa di ordinanza estiva) art. 123 lett. C".

A questo punto la ricorrente avanzava ricorso al Tar e chiedeva di essere sottoposta a un trattamento laser per rimuovere il tatuaggio da parte della Commissione medica di seconda istanza. Il trattamento laser di rimozione aveva esito positivo, ma nonostante tutto al termine della visita di seconda istanza veniva ancora giudicata non idonea sempre a causa del tatuaggio.

Il ricorso al Tar dell'aspirante agente penitenziaria

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A questo punto la candidata al posto di agente penitenziaria ricorre al Tar lamentando la violazione del dlgs n. 443/1992, della circolare prot n. 0219217-2007 del ministero della Giustizia ed eccesso di potere per errore relativamente ai presupposti di fatto, istruttoria insufficiente e incompleta, violazione dell'art 3 della legge n. 241/90, difetto di motivazione, violazione di legge e degli atti presupposti relativi alla determinazione dei criteri di valutazione, contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato.

Illegittima l'esclusione dal concorso se il tatuaggio dopo il laser è una cicatrice

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Il Tar del Lazio, Sezione I Quater, cona la sentenza n. 13315/2019 accoglie il ricorso della ricorrente vertente sulla legittimità del provvedimento che ha ritenuto la stessa non idonea per la presenza di "tatuaggio esimente per sede".

Prima di tutto il Tar riporta il contenuto delle disposizioni normative e della circolare che si occupano proprio dei tatuaggi:

Emerge da dette disposizioni che il tatuaggio è un ostacolo solo se situato su parti del corpo non coperte dall'uniforme, se risultano deturpanti per natura o parte del corpo che occupano o perché indici di personalità abnorme.

Alla luce di dette precisazioni il Tar rileva come nel caso di specie, come risultante dalla documentazione prodotta in giudizio la ricorrente stesse provvedendo a rimuovere il tatuaggio. Esso appariva più similmente come una cicatrice, che non risultava infossata, aderente o tale da alterare l'estetica o la funzione. Insomma se il tatuaggio non è immediatamente percepibile visivamente questo non permette di ritenere che la sua presenza contrasti con il prototipo della figura istituzionale.

Per cui il provvedimento di esclusione, carente di motivazione perché non è rispettoso dei parametri normativi richiesti deve essere annullato. Non solo, per dovere di completezza il Tar precisa che dopo l'ammissione con riserva della ricorrente al proseguimento della procedura concorsuale, la stessa, prendendo parte alle fasi successive del concorso è stata convocata per prendere parte dal corso di formazione per agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, concluso il quale è stata assunta a tempo indeterminato.

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Data: 28/11/2019 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate