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Danno biologico: indennizzi aumentati dell'1,1%

Lo conferma il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 147/2019 che recepisce la proposta dell'INAIL fondata sulla variazione degli indici ISTAT


di Lucia Izzo - Piccola crescita per gli indennizzi dovuti in caso di danno biologico. Lo prevede il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 147/2019 (sotto allegato) del 17 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2019 e concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico.


Indennizzi danno biologico rivalutati del +1,1%

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Il provvedimento che dispone la rivalutazione, con effetto per gli eventi occorsi dal dal 1° luglio 2019, è stato adottato sulla base della determinazione presidenziale dell'INAIL n. 209 del 20 giugno 2019 che ha riparametrato gli importi degli indennizzi del danno biologico sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

In particolare, l'INAIL ha proposto la rivalutazione in misura pari all'1,1% sulla base della variazione dell'indice ISTAT intervenuta tra il 2017 e il 2018. Proposta accolta dal Ministero del lavoro che, nel summenzionato decreto, ha dunque provveduto a rivalutare ufficialmente gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico (sia sotto forma di capitale e sia di rendita) nella misura dell'1,1%, con decorrenza dal 1° luglio 2019.

Danno biologico: aumentano gli indennizzi

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Il piccolo aumento incide dunque sugli importi degli "indennizzi" per danno biologico che, si rammentano, vengono erogati in forma capitale, in un'unica soluzione, oppure sotto forma di rendita periodica, secondo quanto previsto da apposite Tabelle di indennizzo danno biologico funzione dell'età e del grado di menomazione accertato.

Per approfondimenti Danno biologico: via libera alle nuove tabelle, indennizzi aumentati del 40%

In particolare, si prevede la liquidazione di una somma in capitale, in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%, oppure di una rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità non inferiore al 16%.
Data: 30/11/2019 05:00:00
Autore: Lucia Izzo