Divorzio: consentito l'accesso ai documenti bancari dell'ex marito
di Annamaria Villafrate - Il Tar delle Marche, con la sentenza n. 658/2019 (sotto allegata) chiarisce che, in pendenza di una causa di divorzio, in presenza di un interesse giuridico attuale e concreto è possibile esercitare il diritto di accesso amministrativo previsto dalla legge n. 241/1990 in alternativa al potere istruttorio che l'art. 492 bis c.p.c che prevede la ricerca con modalità telematiche dei beni. Deve quindi essere accolto il ricorso della ex moglie che si oppone alla sospensione dell'accesso ai documenti dell'ex marito aventi ad oggetto le relazioni intraprese dallo stesso con le banche dal 2009 ad oggi.
- L'accesso agli atti
- L'impugnazione al Tar
- In pendenza di una causa di divorzio si può accedere alle operazioni bancarie dell'ex
L'accesso agli atti
Una ex moglie il 18 marzo 2019 presenta un'istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, per conoscere i rapporti dell'ex marito con intermediari finanziari dal 2009 ad oggi anche in qualità di delegato o delegante, essendo pendente la causa di divorzio. La P.A però sospende l'accesso e la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c .
L'impugnazione al Tar
La donna a questo punto impugna il provvedimento di sospensione innanzi al Tar, chiedendo che venga accertato il suo diritto di accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dall'Agenzia delle Entrate precisati nell'istanza.
La nota infatti rappresenterebbe un diniego agli atti, in palese violazione dell'art 24 della Costituzione. La giurisprudenza inoltre è unanime nel riconoscere tale diritto di accesso, per difendere un proprio interesse giuridico, attuale e concreto anche mentre pende una causa di divorzio.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, sostenendo che l'atto impugnato non è un diniego, ma solo una richiesta d'integrazione documentale, resistendo in ogni caso al ricorso avanzato.
In pendenza di una causa di divorzio si può accedere alle operazioni bancarie dell'ex
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sezione I, ritiene il ricorso fondato nel merito e lo accoglie, annullando il provvedimento impugnato e ordinando all'Agenzia delle Entrate di consentire alla ricorrente l'accesso alla documentazione descritta nell'istanza entro 30 giorni dalla comunicazione o notifica, se anteriore, della sentenza.
Il Tar condivide infatti l'orientamento che consente l'autorizzazione ad accedere alla documentazione anche tramite l'accesso amministrativo previsto dall'art. 25 della legge n. 241/1990. Il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p .c e 155 sexies disp. att. c.p.c., che prevede la possibilità di ricorrere alla ricerca telematica costituisce infatti solo un ampliamento dei poteri istruttori del giudice di cognizione previsti dall'art. 210 c.p.c, senza per questo escludere il diritto di accesso ai documenti presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari.
L'interessata quindi può ricorrere ad entrambe le forme di accesso, anche perché è indubbio la sussistenza di un interesse giuridico attuale e concreto della ricorrente all'accesso e meritevole di essere tutelato, richiesti come elementi sufficienti a connotare l'istanza.
In questo caso poi l'accesso è sorretto dall'interesse collegato alla causa in corso, visto che non spetta alla PA indagare sulla concreta utilità dei documenti richiesti. Da accogliere anche la domanda di esibizione dei documenti indicati nell'istanza della ricorrente in modo sufficientemente specifica.
"Va infatti tenuto conto che la documentazione richiesta può essere reperita tramite interrogazioni alle banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate (…) Con particolare riguardo alla richiesta dei documenti riguardanti "i rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o di delegato, dal 2009 ad oggi, ai fini di cui all'art. 5 co .6 L. n. 898/70, il Collegio nota come le categorie di documenti e comunicazioni richieste sono chiaramente individuate dalla normativa citata la quale, essenzialmente, disciplina le comunicazioni all'anagrafe tributaria di enti e intermediari finanziari, per cui deve essere ordinata all'Amministrazione la loro esibizione. L'Amministrazione potrà negare, con specifica motivazione, l'esibizione dei soli documenti non esistenti o non formati. Dovrà in ogni caso consentire l'accesso ai documenti rinvenibili con semplici interrogazioni nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate."
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Data: 04/12/2019 04:30:00Autore: Annamaria Villafrate