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UE: alle banche un nuovo meccanismo per pignorare senza Tribunale

Il Consiglio dell'UE propone un nuovo meccanismo di escussione extragiudiziale destinato alle banche per i crediti c.d. deteriorati, ma solo in caso di prestiti alle imprese


di Lucia Izzo - Banche che rischiano il collasso a causa dei c.d. "crediti deteriorati", i crediti in sofferenza che i debitori non riescono più a ripagare in maniera regolare o del tutto e la cui riscossione appare incerta. Tale situazione ha allarmato l'Unione Europea che ha ritenuto necessario intervenire per adottare misure volte ad attuare una strategia complessiva per affrontare il problema dei crediti in sofferenza delle banche.


In particolare, informa una nota stampa, a fine novembre gli ambasciatori presso l'UE hanno approvato la posizione del Consiglio su una proposta relativa a un quadro comune e ai requisiti minimi per un meccanismo extragiudiziale volto a recuperare il valore dei crediti avallati con garanzie reali qualora il debitore sia inadempiente.
La proposta di direttiva integra le norme sulla ristrutturazione delle imprese e quelle sulla seconda opportunità adottate dal Consiglio il 6 giugno 2019. Nel dettaglio, la proposta iniziale di direttiva della Commissione europea includeva anche una parte sullo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati.
Il Consiglio aveva già definito la sua posizione su tale parte il 27 marzo 2019. I negoziati con il Parlamento europeo potranno procedere non appena il Parlamento avrà definito la sua posizione, conclude il Comunicato.

UE: escussione extragiudiziale per prevenire accumulo crediti deteriorati

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Si ritiene, infatti, che un'efficace escussione extragiudiziale possa contribuire a prevenire l'accumulo di crediti deteriorati, in quanto verrebbero forniti alle banche strumenti giuridici per recuperare più rapidamente le garanzie.
"Lo stock di crediti deteriorati dell'UE è al livello minimo dalla crisi finanziaria, grazie alla situazione economica più favorevole e a una serie di misure adottate per eliminarli dai bilanci delle banche" ha dichiarato Mika Lintilä, ministro delle finanze finlandese.

Tuttavia, ha proseguito Lintilä, "Le cifre rimangono elevate in alcuni Stati membri e dobbiamo assicurarci che non si accumulino in futuro crediti in sofferenza. Per questo è importante fornire alle banche gli strumenti giuridici per recuperare rapidamente il valore dei prestiti insoluti senza doversi rivolgere ai tribunali, garantendo al contempo un elevato livello di protezione ai debitori".

E tra i paesi nei quali è presente uno stock di crediti deteriorati particolarmente imponente, c'è anche l'Italia.

Nuovo meccanismo di escussione extragiudiziale

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Si prevede che il nuovo meccanismo proposto per l'escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie sia concordato in anticipo tra un istituto di credito e il debitore, in genere al momento della concessione del prestito.

In particolare, tale meccanismo sarebbe disponibile solo per i prestiti alle imprese, mentre ne sarebbero invece esclusi i crediti al consumo, nonché i prestiti per i quali è utilizzata come garanzia la residenza principale del debitore.

Se il debitore non rimborsa? Garanzia reale pignorata oppure valutata e venduta

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Qualora le parti abbiano concordato il nuovo meccanismo, se il debitore non rimborsa il prestito, la garanzia reale verrebbe valutata e venduta (mediante vendita privata o asta pubblica) o pignorata (tramite un trasferimento di proprietà al creditore). I proventi fino a un valore pari al debito residuo sarebbero poi trasferiti al creditore.


Le norme proposte mirano a "conciliare gli interessi del creditore e del debitore" in vari modi, ad esempio prevedendo alcuni.

Ad esempio, il creditore dovrà concedere al debitore un certo tempo per effettuare i pagamenti dovuti e evitare la procedura di escussione e quest'ultimo (il debitore), avrà comunque diritto di rivolgersi a un Tribunale per opporsi alla procedura o al diritto del creditore all'escussione della garanzia.

Il creditore potrà tenere i proventi solo nella misura necessaria a coprire gli importi dovuti del prestito, mentre i proventi in eccesso saranno pagati al debitore o ad altri creditori. Agli stati membri è concesso di decidere, qualora i proventi ricavati dalla garanzia siano inferiori agli importi dovuti del prestito, di considerare comunque il prestito completamente estinto.
Data: 06/12/2019 19:00:00
Autore: Lucia Izzo