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Rc auto familiare: un emendamento fatto per caso

Brevi considerazioni sulla proposta emendativa al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private (Conversione in legge del decreto legge fiscale 2020)


di Roberto Paternicò - Si è parlato molto in questi giorni della proposta emendativa al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private che prevede: "1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «, relativo» è sostituita dalle seguenti: «e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi»;
b) le parole: «della medesima tipologia» sono sostituite dalle seguenti: «, anche di diversa tipologia»".

Da una più attenta disamina della portata della proposta di modifica dell'attuale norma, qualche perplessità sul significato dell'emendamento emerge in relazione:
1. al "rinnovo dei contratti";
2. alla "responsabilità … negli ultimi 5 anni sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio";
3. alla "diversa tipologia"

Rinnovo dei contratti

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Ai sensi del primo comma dell'art.170-bis del D.Lgs.vo n.209/2005 s.m. (Codice delle assicurazioni private)": "Il contratto di assicurazione obbligatorio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza."
Alla luce della disposizione dell'articolo in esame il c.d. "rinnovo" nei contratti assicurativi per l'R.C.A. non esiste più, tanto che il comma 4-bis dell'art.134 CAP, oggetto di proposta di modifica emendativa, in coerenza con il succitato articolo, recita: "L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto….. ".
Di quale "rinnovo" trattasi, quindi, nell'emendamento?

Responsabilità … negli ultimi 5 anni sulla base dell'attestato di rischio

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L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con Regolamento n. 9 del 19 Maggio 2015, all'art.2. comma 4, ultimo cpv, ha disposto che "….. qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, venga raggiunta la percentuale di responsabilità "cumulata" pari almeno al 51%, si potrà dar luogo all'applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%."
Dal raffronto di quanto sopra con detto emendamento che prevede: "purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio", si nota la stessa previsione temporale di osservazione dei 5 anni antecedenti alla stipula del nuovo contratto come previsto dal Regolamento (nulla di nuovo). Inoltre e paradossalmente, il medesimo emendamento, dispone per l'assenza di sinistri … negli ultimi 5 anni con una soluzione "tranchant" (nessun sinistro), una previsione che parrebbe peggiorativa rispetto al quanto citato nel regolamento stesso in ordine a: " .. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.".

Diversa tipologia

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Tornando al comma 4-bis dell'art.134 CAP, la norma in corso prevede che l'impresa di assicurazione nella stipula di un nuovo contratto (non rinnovo perché non esiste), relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
L'intervento dell'emendamento, invece, amplia la gamma dei veicoli (anche di diversa tipologia) dei componenti il nucleo familiare a cui non può essere assegnata, pertanto, una classe di merito più sfavorevole di quella del veicolo già assicurato.
Ora, i veicoli in famiglia soggetti alla formula tariffaria bonus/malus possono essere, in genere, autovetture e moto, ma vi possono essere anche polizze R.C.A. a franchigia (es.:auto e moto), a tariffa fissa con o senza pejus (es.:autocarri, macchine agricole, etc.), no claim discount (con sconto sul premio in assenza di sinistri, ad esempio, per i ciclomotori), Pay As You Drive (polizza a consumo per km), quindi, una varietà di soluzioni assicurative e non solo quelle con la formula bonus/malus.

Ivass: i criteri e le regole della CU

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L'IVASS con Provvedimento n.72 del 16 Aprile 2018 ha determinato i criteri e le regole della CU (classe merito universale e di continuità della storia assicurativa) e all'art. 7 disciplina le regole specifiche della classe di CU.

"Art. 7 (Disciplina della classe di CU – Regole specifiche)
1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.
2. Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli già assicurati all'estero, … che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14ª quale classe d'ingresso…… In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

c) nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:
• vendita;
• demolizione;
• furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;

• definitiva esportazione all'estero;
• consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;
g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;
h) qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa , la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il de cuius , o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;

j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
k) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
l) qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
3. La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "legge Bersani"). "

Le regole di conversione dei contratti assicurativi

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Con l'art. 9 dello stesso provvedimento, poi, si determinano le regole di conversione dei contratti assicurativi con forma tariffaria "a franchigia" o "a tariffa fissa" per l'assegnazione alla CU.


"Art. 9 (Disposizioni transitorie)
1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono stati già stipulati con forma tariffaria "a franchigia" o "a tariffa fissa", si applicano le regole di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2.
TABELLA 2 (Criteri evolutivi in caso di passaggio da "franchigia" a " bonus-malus")
"omissis"
3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", il medesimo è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa."

Ad esempio, se un veicolo fosse assicurato con RCA "a franchigia" e senza sinistri negli ultimi 5 anni passerebbe in classe CU 9 oppure se a "tariffa fissa" il medesimo sarebbe assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
Determinare, quindi la convenienza o meno di una classe di merito (bonus/malus) più favorevole in sostituzione di altre soluzioni assicurative non è così semplice e da verificare in relazione all'utilizzo del veicolo e ai desiderata dell'assicurato.
Ampliare, pertanto, la gamma dei veicoli "anche di diversa tipologia" come previsto nell'emendamento lascerebbe un po' il tempo che trova non chiarendo cosa s'intenda per "tipologia". Forse veicoli con diversi cavalli fiscali? Con alimentazione diversa? Con diversa data d'immatricolazione? Con diverso utilizzo? Non appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)? Non è dato sapersi.
Infine, utile ricordare, ex multis, una passaggio della sentenza n.18603/2016 della Corte Civile di cassazione che ricorda:
"… nella polizza assicurativa per responsabilità civile automobilistica, la "clausola bonus-malus" non introduce in contratto una ulteriore e distinta obbligazione rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, previste dall'art. 1917 co 1 c.c. e dagli artt. 1-4 ed 11 co 1 della legge n. 990/1969, ma soltanto una formula tariffaria che prevede una modalità di variazione automatica - in aumento o in diminuzione - del premio, e che opera "in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo (art. 12 legge n. 990/1969; attuale art. 133 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)".

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Data: 05/12/2019 18:00:00
Autore: Roberto Paternicò