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Pedone investito: come si ripartisce la responsabilità?

Per la Cassazione non basta l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito, poiché il conducente dovrà dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno


di Lucia Izzo - Non è sufficiente il comportamento colposo del pedone investito da un veicolo per affermare la sua esclusiva responsabilità. È sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'articolo 2054, primo comma, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 31714/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dei congiunti della vittima di un incidente stradale. La donna era stata investita da un motociclo privo di copertura assicurativa ed era deceduta poche ore dopo.

In prima battuta, la responsabilità del sinistro veniva ricondotta al 70% alla defunta vittima e per il 30% al conducente del mezzo. In appello, invece, la Corte territoriale riteneva esclusivamente responsabile la defunta vittima nella determinazione del sinistro.

Comportamento colposo del pedone

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La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso dei congiunti della vittima e cassa quest'ultimo provvedimento. In particolare, gli Ermellini richiamano la giurisprudenza secondo cui l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità.

Infatti, è pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, del codice civile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A tal fine neanche rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (ex multis, Cass n. 5399/2013 e 8663/2017).

Quando è esclusa la responsabilità del conducente?

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Anche in altri precedenti, la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di investimento di un pedone la responsabilità del conducente è esclusa quanto risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilita di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimento (cfr. Cass n. 4551/2017).

In sostanza, non è sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno.

L'investitore deve aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

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Nel caso in esame, la Corte d'appello non ha fatto integralmente buon governo di tali principi perché la sentenza, dopo aver indicato qual era lo stato dei luoghi, ha ritenuto imprevedibile non solo l'avvistamento del pedone in tempo utile per l'adozione di una manovra di emergenza, ma anche la stessa presenza del pedone in quel contesto (strada stretta, margine angusto, assenza di marciapiede o banchina sul lato destro, presenza di un costose roccioso).
Manca però, secondo la Cassazione, ogni accertamento positivo in ordine all'effettiva piena correttezza del comportamento del seducentemente investitore, in particolare per quanto riguarda la prova da parte sua di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Velocità non consona allo stato dei luoghi

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A parte la perplessità manifestata dalla Corte di merito in ordine alla velocità tenuta dal motociclista, in quanto non erano emersi idonei elementi a opinare l'eccessiva velocità del ciclomotore, la situazione dei luoghi poteva anche esigere in astratto una velocità ben inferiore a limiti imposti.
E neppure la sentenza afferma alcunché in ordine alla circostanza del trascinamento della vittima per oltre 9 metri che di per sé potrebbe essere indice di una velocità non consona allo stato dei luoghi.
E neppure possono trascurarsi altri due elementi, ovvero il fatto che l'incidente è avvenuto in una strada urbana, nella quale è necessariamente doveroso ipotizzare la presenza dei pedoni, e, dall'altro, che il conducente del mezzo, sia esso motociclo o motoveicolo, è tenuto comunque a mantenere una velocità che gli consenta, anche in rapporto all'illuminazione esistente, di arrestare il mezzo il tempo utile a evitare un incidente. Queste circostanze dovranno essere valutate dal giudice del rinvio.
Data: 10/12/2019 06:00:00
Autore: Lucia Izzo