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Furto d'auto dal parcheggio a pagamento, niente risarcimento

Per la Cassazione, la presenza del cartello "parcheggio incustodito" è sufficiente a liberare il gestore dalla responsabilità per il furto di un'auto


di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 31979/2019 (sotto allegata) ribadisce il principio sancito da una SU del 2011, la quale prevede che la presenza di un'area di parcheggio a pagamento non comporta a carico del gestore l'assunzione dell'obbligo di custodia dei mezzi parcheggiati se è presente un cartello che informa che è incustodito. Niente risarcimento quindi per il povero conducente a cui è stata rubata l'auto dentro l'area di un'azienda di trasporti adibita a parcheggio a pagamento.

Furto d'auto parcheggiata presso parcheggio a pagamento

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Parte attrice conviene davanti al tribunale un'azienda di trasporti, lamentando che la sua autovettura, parcheggiata presso il parcheggio a pagamento della convenuta, era stata rubata da ignoti. Chiede quindi la condanna dell'ente al risarcimento del danno. Il Tribunale la accoglie e condanna la convenuta a risarcire 10.000 euro al proprietario dell'auto rubata.

La convenuta soccombente si appella e la corte accoglie l'impugnazione riformando la sentenza di primo grado, richiamando la SU n. 14319/2011 la quale ha affermato che: "il gestore, concessionario del Comune, di un'area di parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta."

La legge n. 122/1989, infatti, finalizzata a favorire la circolazione e il decongestionamento dei centri urbani ha disposto la creazione di parcheggi "finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, con facoltà per i comuni di stabilire aree destinate a parcheggio a pagamento con riscossione mediante dispositivi di controllo della durata e dell'accesso senza custodia del veicolo, fissando le relative tariffe."

Insomma la volontà del legislatore, con questa legge, è di "rimandare all'ente locale il potere di regolamentare la sosta dei veicoli privati nelle aree in questione". Spetta quindi all'utente decidere se parcheggiare il veicolo in una zona custodita o utilizzare la zona di interscambio messa a sua disposizione con accesso e pagamento semplificati e più economici rispetto a un parcheggio custodito.

A tale fine però l'utente deve essere messo nella condizione di scegliere consapevolmente la natura della propria scelta, per cui l'offerta al pubblico deve essere chiara e "ben connotata nella sua entità." Nel caso in esame la corte ritiene che tali requisiti fossero presenti, visto che all'esterno del parcheggio era affisso un avviso in cui l'ente specificava che non avrebbe risposto in caso di furto dei veicoli. Non è quindi applicabile l'art 1341c.c. perché l'avviso era parte della proposta contrattuale e non solo una clausola.

La Corte d'Appello qualifica quindi come atipico il contratto intercorso tra il proprietario del veicolo e l'azienda di trasporti per parcheggio non custodito "caratterizzato da adeguato sinallagma tra le rispettive prestazioni di corrispettivo per la locazione o comodato del cosiddetto posto auto e responsabilità limitata alla struttura dell'area."

Il ricorso in Cassazione

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Il proprietario dell'auto ricorre quindi in Cassazione lamentando:

L'avviso "parcheggio incustodito" libera il gestore dalla responsabilità

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La Cassazione, nell'ordinanza n. 31979/2019, tratta congiuntamente i due motivi del ricorso ritenendoli infondati.

La S.U n. 14319/ 2011 hanno infatti già affermato che: "L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà) ... Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta."

Contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, in sede istruttoria è emersa la presenza di un cartello che avvisava gli utenti del fatto che il parcheggio non era custodito. L'obbligo di custodia non può infatti desumersi dalle modalità in cui è organizzato il parcheggio, come la presenza di recinzioni, sistemi particolari di entrata e uscita o l'esistenza di un piano interrato chiuso.

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Data: 10/12/2019 15:00:00
Autore: Annamaria Villafrate