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Equo compenso: illegittimo il bando contrario ai minimi tariffari

Il Tar Marche sancisce l'applicabilità dell'equo compenso anche per i commercialisti e chiarisce che rappresenta un principio limite per i contraenti forti nei confronti di tutti i professionisti


di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 761/2019 del Tar Marche (sotto allegata) è stata accolta con favore dai commercialisti di tutta Italia. Essa sancisce infatti a livello giurisprudenziale l'applicabilità del principio dell'equo compenso, previsto inizialmente solo agli avvocati, anche agli altri professionisti. In pratica la sentenza, nell'accogliere il ricorso dell'Ordine dei Commercialisti di Ancona, ha annullato un avviso pubblico che, per l'incarico di Sindaco di una società in house della Provincia di Macerata, stabiliva un compenso di soli 2.000 euro più Iva annui. Un importo che, rispetto ai calcoli effettuati in conformità al principio dell'equo compenso ammonterebbe in realtà a più di 7000 euro. Insomma sentenzia il giudice amministrativo, i professionisti devono percepire compensi congrui ed equi, commisurati alla quantità e qualità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione dovuta.

Il ricorso dell'ordine

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L'Ordine dei Commercialisti di Ancona ricorre contro la Provincia di Macerata e una srl in house per chiedere la declaratoria di nullità, previa sospensiva dei seguenti provvedimenti:

Violazione dell'equo compenso

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Con avviso pubblico la provincia di Macerata procedeva ad acquisire le candidature per l'organo di controllo di una srl in house per il triennio 2019/2021, di cui l'ente è socia nella misura del 56,17%.

L'avviso stabiliva che la selezione tra le candidature pervenute sarebbe pervenuta per sorteggio, previo invio dei curriculum vitae e che all'organo di controllo sarebbe stato corrisposto un compenso annuo di 2000 euro oltre Iva e cpa, direttamente dalla srl, a consuntivo al termine di ogni anno di attività.

Nominato il vincitore dopo il sorteggio, oggi compare come cointeressato nella presente vicenda. L'ordine dei Commercialisti di Ancona, portatori degli interessi dell'intera categoria, ricorrono al Tar contestando la legittimità dell'avviso pubblico dell'ente territoriale in quanto l'importo è stato "predeterminato in misura fissa e unilaterale dalla provincia di Macerata nell'avviso pubblico" in violazione del minimo tariffario, il quale deve essere determinato tenendo conto sia della parte di compenso riferibile all'incarico di revisore che a quella di sindaco, che nel caso specifico ammonta a 7.256,92 euro.

La commisurazione dell'emolumento in misura fissa viola altresì la disciplina sull'equo compenso dei professionisti autonomi (prevista dalla legge n. 172/2017 modificata dalla legge di bilancio 2015/2017 che ha introdotto l'art. 13 bis alla legge forense n. 247/2012), sancita inizialmente per i soli avvocati, ma estesa grazie all'art 19 quaterdecies del dl n. 148/2017 anche agli altri professionisti e nei confronti della PA, rientrante tra i contraenti forti.

L'eccessiva riduzione del compenso inoltre, per la sua capacità d'incidere sulla autonomia e sul decoro del professionista, comprime la partecipazione alla selezione, alterandone lo svolgimento in violazione delle regole della buona amministrazione e della concorrenza sancite dall'art 97 Cost.

Clausola vessatoria

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Per i ricorrenti l'avviso pubblico e l'atto di nomina del Sindaco sono da considerarsi nulli anche per violazione del principio dell'equo compenso e vessatorietà della clausola, se tali atti rientrano nella nozione di convenzione unilaterale di cui all'art 13 bis, co. 10 della legge forense n. 247/2012. I ricorrenti chiedono quindi la declaratoria di nullità parziale di detta convenzione nella parte in cui contiene la clausola vessatoria relativa al compenso, che andrebbe sostituita quindi con il compenso determinato ai sensi di legge.

Equo compenso, un limite per i contraenti forti

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Dichiarata la legittimazione ad agire dell'ordine dei Commercialisti di Ancona, il Tar delle Marche, con la sentenza n. 761/2019, accoglie il ricorso, precisando quanto segue.

Il co. 2 dell'art. 13 bis della legge 247/2012, applicabile a tutti i professionisti grazie all'art. 19 quaterdecies del dl n. 148/2017 prevede che in sostanza che "il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione."

Sempre in base a detto 19 quaterdecies il principio è applicabile anche "alla pubblica amministrazione, stabilendo che essa, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisca il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione."

Da dette disposizioni emerge che anche al lavoratore autonomo deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. A voler essere precisi, specifica il Tar: "L'ordinamento si preoccupa soprattutto di tutelare il diritto a una retribuzione adeguata dei professionisti lavoratori autonomi nei rapporti con i contraenti cosiddetti "forti" e nell'ambito di convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi - tra i quali è stata annoverata anche la pubblica amministrazione - prevedendo la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 13 bis della legge n. 247 del 2012, le quali determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista e stabilendone la nullità, fermo restando il contratto per il resto."

Ma che cosa si intende per equo compenso?

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Il Tar mette in evidenza come "per gli avvocati si deve far riferimento ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, per gli altri professionisti (nella specie i commercialisti e i revisori contabili) il compenso viene determinato sulla base dei parametri indicati nel decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, quest'ultimo emanato per effetto dell'adozione del decreto legge n. 1 del 2012, che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano."

Minimi tariffari quale criterio orientativo

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Dalla normativa di riferimento richiamata, in base alla quale deve essere effettuato il calcolo del compenso del revisore contabile, il Tar trae i seguenti principi:

Da qui la decisione del Tar di annullare gli atti impugnati, nella parte in cui individuano in € 2000,00 annui il quantum dovuto al professionista, fatta salva la possibilità per la PA di determinare il compenso tenendo conto dei criteri e dei principi indicati in sentenza.

Commercialisti: "da Tar Marche sentenza importantissima"

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Plauso da parte dei commercialisti che in una nota (sotto allegata), manifestano la propria soddisfazione per "una sentenza estremamente importante, che ci auguriamo possa essere da sprone per una rapida e piena approvazione dell'equo compenso per i professionisti italiani, colmando il vuoto apertosi anni fa con la dannosa eliminazione delle tariffe minime" afferma il presidente del Cndcec Massimo Miani. Una sentenza "tanto più importante - commenta ancora Miani - se si considera che in questi ultimi anni diversi erano stati i casi di amministrazioni pubbliche che avevano pubblicato bandi per prestazioni professionali addirittura senza compenso, contro i quali è giustamente insorto il sistema ordinistico nel suo complesso. Il Tar delle Marche oggi interviene su un bando non a titolo gratuito, ma con un compenso che non rispettava l'applicazione dei parametri. Siamo di fronte ad un passo in avanti molto significativo".

Leggi anche Equo compenso: la guida completa

Data: 12/12/2019 10:00:00
Autore: Annamaria Villafrate