Equo compenso: illegittimo il bando contrario ai minimi tariffari
di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 761/2019 del Tar Marche (sotto allegata) è stata accolta con favore dai commercialisti di tutta Italia. Essa sancisce infatti a livello giurisprudenziale l'applicabilità del principio dell'equo compenso, previsto inizialmente solo agli avvocati, anche agli altri professionisti. In pratica la sentenza, nell'accogliere il ricorso dell'Ordine dei Commercialisti di Ancona, ha annullato un avviso pubblico che, per l'incarico di Sindaco di una società in house della Provincia di Macerata, stabiliva un compenso di soli 2.000 euro più Iva annui. Un importo che, rispetto ai calcoli effettuati in conformità al principio dell'equo compenso ammonterebbe in realtà a più di 7000 euro. Insomma sentenzia il giudice amministrativo, i professionisti devono percepire compensi congrui ed equi, commisurati alla quantità e qualità del lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione dovuta.
- Il ricorso dell'ordine
- Violazione dell'equo compenso
- Clausola vessatoria
- Equo compenso, un limite per i contraenti forti
- Ma che cosa si intende per equo compenso?
- Minimi tariffari quale criterio orientativo
- Commercialisti: "da Tar Marche sentenza importantissima"
Il ricorso dell'ordine
L'Ordine dei Commercialisti di Ancona ricorre contro la Provincia di Macerata e una srl in house per chiedere la declaratoria di nullità, previa sospensiva dei seguenti provvedimenti:
- avviso pubblicato da suddetta provincia per la nomina dell'Organo di controllo della srl in house per gli anni dal 2019 al 2021;
- determina che ha approvato l'avviso pubblico;
- determina che ha approvato l'esito della procedura in oggetto;
- atto di nomina dell'organo di controllo da parte della srl in house;
- delibera del consiglio provinciale che ha definito gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca della provincia.
Violazione dell'equo compenso
Con avviso pubblico la provincia di Macerata procedeva ad acquisire le candidature per l'organo di controllo di una srl in house per il triennio 2019/2021, di cui l'ente è socia nella misura del 56,17%.
L'avviso stabiliva che la selezione tra le candidature pervenute sarebbe pervenuta per sorteggio, previo invio dei curriculum vitae e che all'organo di controllo sarebbe stato corrisposto un compenso annuo di 2000 euro oltre Iva e cpa, direttamente dalla srl, a consuntivo al termine di ogni anno di attività.
Nominato il vincitore dopo il sorteggio, oggi compare come cointeressato nella presente vicenda. L'ordine dei Commercialisti di Ancona, portatori degli interessi dell'intera categoria, ricorrono al Tar contestando la legittimità dell'avviso pubblico dell'ente territoriale in quanto l'importo è stato "predeterminato in misura fissa e unilaterale dalla provincia di Macerata nell'avviso pubblico" in violazione del minimo tariffario, il quale deve essere determinato tenendo conto sia della parte di compenso riferibile all'incarico di revisore che a quella di sindaco, che nel caso specifico ammonta a 7.256,92 euro.
La commisurazione dell'emolumento in misura fissa viola altresì la disciplina sull'equo compenso dei professionisti autonomi (prevista dalla legge n. 172/2017 modificata dalla legge di bilancio 2015/2017 che ha introdotto l'art. 13 bis alla legge forense n. 247/2012), sancita inizialmente per i soli avvocati, ma estesa grazie all'art 19 quaterdecies del dl n. 148/2017 anche agli altri professionisti e nei confronti della PA, rientrante tra i contraenti forti.
L'eccessiva riduzione del compenso inoltre, per la sua capacità d'incidere sulla autonomia e sul decoro del professionista, comprime la partecipazione alla selezione, alterandone lo svolgimento in violazione delle regole della buona amministrazione e della concorrenza sancite dall'art 97 Cost.
Clausola vessatoria
Per i ricorrenti l'avviso pubblico e l'atto di nomina del Sindaco sono da considerarsi nulli anche per violazione del principio dell'equo compenso e vessatorietà della clausola, se tali atti rientrano nella nozione di convenzione unilaterale di cui all'art 13 bis, co. 10 della legge forense n. 247/2012. I ricorrenti chiedono quindi la declaratoria di nullità parziale di detta convenzione nella parte in cui contiene la clausola vessatoria relativa al compenso, che andrebbe sostituita quindi con il compenso determinato ai sensi di legge.
Equo compenso, un limite per i contraenti forti
Dichiarata la legittimazione ad agire dell'ordine dei Commercialisti di Ancona, il Tar delle Marche, con la sentenza n. 761/2019, accoglie il ricorso, precisando quanto segue.
Il co. 2 dell'art. 13 bis della legge 247/2012, applicabile a tutti i professionisti grazie all'art. 19 quaterdecies del dl n. 148/2017 prevede che in sostanza che "il compenso si intende equo se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione."
Sempre in base a detto 19 quaterdecies il principio è applicabile anche "alla pubblica amministrazione, stabilendo che essa, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisca il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione."
Da dette disposizioni emerge che anche al lavoratore autonomo deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. A voler essere precisi, specifica il Tar: "L'ordinamento si preoccupa soprattutto di tutelare il diritto a una retribuzione adeguata dei professionisti lavoratori autonomi nei rapporti con i contraenti cosiddetti "forti" e nell'ambito di convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi - tra i quali è stata annoverata anche la pubblica amministrazione - prevedendo la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 13 bis della legge n. 247 del 2012, le quali determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista e stabilendone la nullità, fermo restando il contratto per il resto."
Ma che cosa si intende per equo compenso?
Il Tar mette in evidenza come "per gli avvocati si deve far riferimento ai parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, per gli altri professionisti (nella specie i commercialisti e i revisori contabili) il compenso viene determinato sulla base dei parametri indicati nel decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, quest'ultimo emanato per effetto dell'adozione del decreto legge n. 1 del 2012, che ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e tutte le disposizioni che ad esse rinviavano."
Minimi tariffari quale criterio orientativo
Dalla normativa di riferimento richiamata, in base alla quale deve essere effettuato il calcolo del compenso del revisore contabile, il Tar trae i seguenti principi:
- le pubbliche amministrazioni, nell'affidare servizi di opera professionale devono corrispondere un compenso congruo ed equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- per accertare l'equità del compenso, si devono guardare i parametri stabiliti dagli specifici decreti ministeriali per ogni categoria di professionisti;
- detti criteri non possono essere considerati come minimi tariffari inderogabili (stante l'abolizione delle tariffe minime e massime dal "decreto Bersani"), ma rappresentano un mero criterio orientativo per determinare il compenso. Non si esclude quindi la possibilità di pattuire liberamente il compenso, anche in deroga dei parametri di liquidazione dei decreti ministeriali menzionati, il tutto come confermato dalla Corte di Cassazione con le pronunce n. 1018/2018 e n. 21487/2018;
- salvo l'obbligo da parte del contraente forte, che nel caso di specie è la P.A, di attenersi al limite dell'equo compenso.
Da qui la decisione del Tar di annullare gli atti impugnati, nella parte in cui individuano in € 2000,00 annui il quantum dovuto al professionista, fatta salva la possibilità per la PA di determinare il compenso tenendo conto dei criteri e dei principi indicati in sentenza.
Commercialisti: "da Tar Marche sentenza importantissima"
Leggi anche Equo compenso: la guida completa
Data: 12/12/2019 10:00:00Autore: Annamaria Villafrate