Rivalutazione pensioni 2020: la circolare Inps
La circolare Inps spiega come cambiano gli importi dei trattamenti pensionistici nel 2020, comprese le prestazioni assistenziali come pensione e assegno sociale
di Lucia Izzo - Concluse le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2020, l'INPS descrive in dettaglio le operazioni effettuate nella circolare n. 147 dello scorso 11 dicembre (sotto allegato).
- La circolare Inps sulla rivalutazione delle pensioni
- Indice di rivalutazione definitivo per il 2019
- Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
- Modalità di attribuzione della rivalutazione
- Pensioni sociali e assegni sociali
- Pensioni mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
La circolare Inps sulla rivalutazione delle pensioni
[Torna su]
Nella circolare, che presenta tutti i valori di riferimento per il prossimo anno, l'INPS descrive anche i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2020.
Le indicazioni dell'Istituto si sono rese necessarie a seguito della pubblicazione in G.U. del decreto 15 novembre 2019 del MEF recante il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Per approfondimenti: Pensioni: gli aumenti dal 1° gennaio 2020
Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.
Indice di rivalutazione definitivo per il 2019
[Torna su]
In apertura viene confermato in via definitiva nella misura dell'1,1% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2019. Pertanto, non sarà effettuato nessun conguaglio rispetto a quanto corrisposto nell'anno 2019.
I valori definitivi sono fissati, pertanto, in: 513,01 € dal 1° gennaio 2019 per trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi, e 292,43 € per gli assegni vitalizi. Gli importi annui sono, rispettivamente, parti a 6.669,13 e 3.801,59 euro.
Conguagli fiscali a consuntivo
Ove le ritenute erariali relative all'anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.
Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010). Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020
Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020
[Torna su]
Per il prossimo anno, il menzionato D.M. ha stabilito l'indice provvisorio da utilizzare per la perequazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2020, pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito. Questi i valori provvisori del 2020: 515,07 € dal 1° gennaio 2020 per trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi, e 293,60 € per gli assegni vitalizi. Gli importi annui sono, rispettivamente, parti a 6.695,91 e 3.816,60 euro.
Modalità di attribuzione della rivalutazione
[Torna su]
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta, per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.
Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta:
- nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
- nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo;
- nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo;
- nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo.
Pensioni sociali e assegni sociali
[Torna su]
L'indice di rivalutazione provvisorio per il 2020 si applica anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Nel dettaglio, la pensione sociale passerà da 337,44 euro mensili nel 2019 a 378,95 euro mensili nel 2020; per l'assegno sociale, invece, si passa da 457,99 euro nel 2019 ai 459,93 nel 2020.
L'importo annuo per il 2020 sarà parti rispettivamente a 4.926,35 € e 5.977,79 euro.
Pensioni mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti
[Torna su]
La misura della perequazione previsionale per l'anno 2020 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. I limiti di reddito per il diritto alle pensioni sono aumentati dell'1,0%, ma si evidenzia come il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza sia quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).
Autore: Lucia Izzo