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Bancarotta fraudolenta: qual è la pena

Bancarotta fraudolenta, la pena prevista per il reato nell'attuale testo della legge fallimentare e nel nuovo articolo del Codice della crisi d'impresa


Avv. Marco Sicolo - Il reato di bancarotta fraudolenta può verificarsi a seguito di diverse condotte, tutte contemplate dall'art. 216 della legge fallimentare (l. 267/1942).

Tale norma verrà sostituita dall'art. 322 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.l. 14/2019), che regolerà tale istituto a decorrere dal 15 agosto 2020.

La nuova norma, comunque, riproduce in massima parte il disposto della norma attualmente in vigore, anche riguardo alle pene previste per la bancarotta fraudolenta.

Quando si realizza la bancarotta fraudolenta

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Il reato di bancarotta fraudolenta si integra quando un imprenditore, che sia stato dichiarato fallito con sentenza, pone in essere determinati comportamenti, al fine di conseguire un indebito vantaggio o di arrecare pregiudizio ai creditori o ad alcuni di essi (occorre, pertanto, il dolo specifico).

In estrema sintesi, le condotte sanzionate dall'articolo in esame sono le seguenti:

Tali comportamenti vengono puniti anche quando sono tenuti in costanza della procedura fallimentare.

Bancarotta fraudolenta pena principale e pene accessorie

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La pena prevista per punire le condotte appena descritte è la reclusione da tre a dieci anni.

L'imprenditore fallito, però, è ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta anche quando paga solo alcuni creditori o simula l'esistenza di titoli di prelazione, al fine di favorirli nei confronti degli altri creditori.

In quest'ultimo caso, la pena prevista dalla legge fallimentare è meno severa rispetto a quella relativa alle condotte descritte più sopra.

Infatti, l'imprenditore che agisce in violazione della par condicio creditorum è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Le previsioni normative sopra esposte, e in particolare le pene previste per il reato di bancarotta fraudolenta, sono state confermate nel testo dell'art. 322 del nuovo Codice della crisi d'impresa, che produrrà i suoi effetti a partire dal 15 agosto 2020.

La pena accessoria dopo l'intervento della Consulta

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L'ultimo comma dell'attuale art. 216 della legge fallimentare, facendo salva l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale, dispone che per tutte le fattispecie sopra descritte (quindi anche per quelle punite con pena meno severa) si applica anche la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a ricoprire uffici di direzione in ambito imprenditoriale.

La previsione normativa dispone attualmente che l'inabilitazione e l'incapacità hanno una durata di dieci anni, ma il nuovo testo del Codice della crisi d'impresa ha modificato tale aspetto, in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Corte Cost., sent. 222/18).

In conseguenza di tale pronuncia, il nuovo art. 322 del suddetto codice dispone che tali pene accessorie possono avere una durata "fino a dieci anni".

Bancarotta fraudolenta impropria

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L'art. 223 della l. fall. prevede l'applicazione delle stesse pene previste dall'art. 216 (compresa la pena accessoria di cui all'ultimo comma) "agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo".

Inoltre, a tali soggetti si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni quando cagionino con dolo il dissesto o il fallimento della società.

Pene per la bancarotta semplice

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Ricordiamo che il reato di bancarotta può configurarsi anche come bancarotta semplice (art. 217 l. fall. e art. 323 del nuovo Codice della crisi d'impresa), in cui al dolo specifico proprio della bancarotta fraudolenta si sostituisce la mera imprudenza e sconsideratezza della gestione dell'imprenditore.

Proprio per tale motivo, le pene previste per la bancarotta semplice sono meno severe e consistono nella reclusione da sei mesi a due anni e nelle pene accessorie dell'inabilitazione o dell'incapacità (come sopra descritte) fino a due anni.

Prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta

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Ricordiamo infine che il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in dieci anni dalla sentenza con cui l'imprenditore viene dichiarato fallito.

Per ulteriori approfondimenti vedi anche la nostra guida sulla bancarotta fraudolenta

Data: 17/12/2019 16:00:00
Autore: Marco Sicolo