Cassazione: il consenso informato non può mai essere presunto
di Valeria Zeppilli - Il consenso libero e informato del paziente persegue uno specifico fine, ovverosia quello di permettere al paziente di scegliere le diverse possibilità di un trattamento medico, eventualmente anche rifiutando una terapia, ed è posto a garanzia della libertà di autodeterminazione terapeutica dell'individuo.
Su di esso, la Corte di cassazione è tornata di recente a pronunciarsi con la sentenza numero 32124/2019 qui sotto allegata.
- Il consenso deve essere espresso
- Le qualità personali del paziente non rilevano per la prova
- Consenso informato acquisito in maniera impropria
- Consenso informato prestato oralmente o con aggiunte a penna
Il consenso deve essere espresso
Per i giudici, anche alla luce di ciò, il consenso non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere sempre fornito dal paziente espressamente e dopo aver ricevuto un'informazione adeguata e anch'essa esplicita.
Solo la prova che un consenso informato sia stato effettivamente dato può essere presuntiva e il relativo onere ricade in capo alla struttura e al medico.
Le qualità personali del paziente non rilevano per la prova
A tale ultimo proposito, la Cassazione ha precisato che la prova dell'adempimento non può fondarsi sulla presunzione del rilascio del consenso basata sulle qualità del paziente, che possono semmai incidere esclusivamente sulle modalità delle informazioni, che devono essere dettagliate e adeguate al livello culturale di chi le riceve.
Consenso informato acquisito in maniera impropria
Del resto, l'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non è adempiuto né quando non venga riferito alcunché circa la natura della cura prospettata, i relativi rischi e le modalità di successo, né quando il consenso sia acquisito ma con modalità improprie. Ad esempio, non è sufficiente la sottoscrizione di un modulo del tutto generico.
Consenso informato prestato oralmente o con aggiunte a penna
Il consenso prestato soltanto oralmente, invece, non è in assoluto inidoneo, potendo risultare una modalità adeguata di adempimento dell'obbligo gravante sul medico se le circostanze del caso concreto lo rendano tale. Ad esempio, il consenso orale è sufficiente se il medico e il paziente hanno avuto ripetuti colloqui in ordine alla patologia, all'intervento da effettuarsi e alle possibili complicazioni.
Allo stesso modo, se il documento scritto è l'approdo di un percorso svoltosi lungo diversi incontri, a nulla rileva il fatto che lo stesso comporti delle aggiunte scritte a penna e sia stato sottoscritto in sala operatoria, subito prima dell'intervento.
Data: 23/12/2019 04:00:00Autore: Valeria Zeppilli