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Tutti gli incentivi per chi paga col Pos

Dal bonus Befana alla lotteria degli scontrini, passando per il credito di imposta agli esercenti, ecco tutti gli incentivi per chi paga col Pos introdotti dal decreto fiscale e dalla manovra 2020


di Lucia Izzo - Per il Governo giallorosso la lotta all'evasione passa attraverso l'introduzione di limiti all'uso del contante e incentivi ai pagamenti elettronici. Lo dimostrano le misure contenute nel decreto fiscale, ormai convertito in legge, e nella manovra di Bilancio 2020 che si appresta a essere definitivamente approvata alla Camera.


La strategia "cashless" prevede diversi strumenti approntati per contrastare i pagamenti "in nero" e incentivare l'utilizzo della moneta elettronica (bancomat, carte di credito, ecc.) che dal prossimo anno.

Bonus Befana fino a 2mila euro

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La manovra di bilancio 2020, nel testo che si avvia "blindato" all'approvazione, è intervenuta dettando misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici che vanno a rimodulare il c.d. bonus befana.
Oltre a finalità antievasione, il superbonus punta a incentivare gli acquisti con mezzi di pagamento tracciabili stanziando, nel biennio 2021-2022, ben 3 miliardi di euro che serviranno per attribuire rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici.
Per approfondimenti: Bonus Befana fino a 2mila euro

Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, acquisti con strumenti di pagamento elettronici avranno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati da un decreto del MEF che sarà emanato entro il 30 aprile 2020.
Secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il "cashback", ovvero il rimborso per chi paga con carta o bancomat, potrebbe arrivare fino a 2.000 euro.

Lotteria degli Scontrini: più premi per chi paga con moneta elettronica

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Dal prossimo anno, precisamente dal 1° luglio 2020 (e non dal 1° gennaio come inizialmente preventivato), sarà istituita e operativa la c.d. lotteria degli scontrini. Si tratta di una misura volta a scongiurare il fenomeno dei commercianti che non fatturano i pagamenti.

Per approfondimenti Lotteria degli scontrini: la guida


Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita.

Si rammenta che i premi della lotteria, per l'intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento. Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

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In fase di conversione del D.L. fiscale, sono cadute le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, da molti ritenute indispensabili per poter concretamente attuare l'obbligo previsto dalla legge


Tuttavia, per incentivare gli esercenti, il decreto fiscale ha introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni richieste per pagamenti (per cessione di beni o prestazioni di servizi) effettuati dai consumatori a decorrere dal 1° luglio 2020, con carte di credito, debito o prepagate emesse da soggetti tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi (ivi compreso il codice fiscale) di ogni soggetto che intrattenga con gli stessi qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria, con talune esclusioni.

Il credito sarò utilizzabile da esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi o compensi, riferiti all'anno d'imposta precedente, non eccedano l'importo di 400.000 euro. Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP, né contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.
Data: 31/12/2019 09:00:00
Autore: Lucia Izzo