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Disoccupazione: niente revoca senza convocazione certa

L'Anpal fornisce indicazioni sui ricorsi contro le misure di revoca delle prestazioni sociali. Non sono sufficienti mail e posta per provare l'appuntamento al Cpi


di Annamaria Villafrate - L'Anpal rende noto con la delibera n. 54/2019 (sotto allegata) i criteri da seguire nel caso in cui i disoccupati presentino un ricorso di condizionalità al competente Comitato, per contestare sanzioni irrogate dal centro per l'impiego presso il quale sono iscritti per non avere preso parte alle politiche attive previste o per aver rifiutato offerte di lavoro. Vediamo in dettaglio il contenuto del provvedimento.

Cosa sono i ricorsi di condizionalità

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I ricorsi di condizionalità previsti dall'art 21, comma 12 del dlgs n. 150/2015 sono azioni che il disoccupato può intraprendere avverso le sanzioni irrogate dal centro per l'impiego nel caso in cui non rispetti gli obblighi previsti dai commi 7 e 8 dello stesso articolo, ossia non partecipi alle politiche attive di ricerca del lavoro o rifiuti offerte di lavoro.

Il Comitato per i ricorsi di condizionalità

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Competente a decidere sui ricorsi presentati dai disoccupati è il Comitato per i ricorsi di condizionalità, che resta in carica per tre anni, è presieduto dal Direttore generale di ANPAL ed è costituito da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps e delle regioni e province autonome.

Cosa prevede la delibera Anpal n. 54/2019

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La delibera Anpal n. 54/2019 del 2 dicembre 2019 sancisce ed esplicita i criteri a cui si il Comitato per i ricorsi di condizionalità deve attenersi nella valutazione dei ricorsi.

Convocazioni certe a mezzo Pec o A/R

Prima di tutto la delibera stabilisce che la convocazione da parte del Centro per l'impiego del soggetto iscritto è da considerarsi certa se effettuata a mezzo Raccomandata a/r, a mezzo PEC o nelle modalità concordate tra disoccupato e operatore in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato o nel corso di successivi incontri.

Informativa sul ricorso di condizionalità

Il provvedimento sanzionatorio del Comitato deve contenere i termini (30 giorni) e le modalità di presentazione di un eventuale ricorso, compreso in particolare quello di condizionalità, secondo quanto previsto dalla nota Anpal 6509/2018 o all'autorità giudiziaria competente.

Decorrenza dei termini di presentazione ricorso

Il ricorso può essere presentato dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, se però il provvedimento non viene notificato il Comitato deve calcolare il termine a partire dal giorno in cui il ricorrente è venuto a conoscenza, con certezza, della sanzione. L'avvenuta presentazione del ricorso contro la sanzione dimostra l'avvenuta conoscenza del provvedimento sanzionatorio.

Giustificato motivo: termini e modalità di comunicazione

La delibera Anpal elenca i casi illustrati dalla nota del Ministero del lavoro n. 3374/2016 in cui al disoccupato è consentito, per giusto motivo, non prendere parte alle convocazioni del centro per l'impiego o alle politiche attive predisposte dallo stesso.

Tra i giusti motivi il servizio militare, impedimenti familiari, gravidanza, malattia o infortunio, impossibilità oggettive e cause di forza maggiore, purché tutto debitamente documentato.

Al lavoratore l'onere di comunicare tali impedimenti entro la data fissata per l'appuntamento presso il centro per l'impiego e in ogni caso entro e non oltre il giorno successivo a tale data o entro il giorno successivo alla cessazione dell'impedimento, con le modalità idonee concordate con il centro stesso. I giustificati motivi di assenza, i termini e le modalità di presentazione devono essere oggetto di opportuna informativa.

Leggi anche I centri per l'impiego

Data: 06/01/2020 14:00:00
Autore: Annamaria Villafrate