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Oratorio disturba i vicini? Attività sportive limitate

Il Tribunale di Palermo è intervenuto per limitare l'attività dell'oratorio ed evitare immissioni intollerabili per i condomini vicini


di Lucia Izzo - Se le quotidiane attività ricreative e ludiche svolte dall'oratorio risultano eccessivamente rumorose e intollerabili per gli abitanti degli appartamenti adiacenti, potrà scattare la tutela cautelare del giudice. Il magistrato potrà, ad esempio, inibire le attività se non vengono adottati gli accorgimenti necessari per evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo. Ancora, il giudice potrà disciplinare gli orari della pratica ludica, vietare l'uso di impianti di amplificazione e limitare l'utilizzo degli spazi esterni.


E sono proprio queste le accortezze adottate dal Tribunale di Palermo che, con un'ordinanza del 5 dicembre 2019 (sotto allegata), accoglie l'istanza presentata in via cautelare da alcuni Condomini, abitanti in appartamenti affacciati sul cortile dell'Oratorio di una Parrocchia.

I ricorrenti lamentano l'uso improprio dello spiazzale, fonte di un frastuono percepito chiaramente nelle loro case tale da aver reso intollerabile abitare gli ambienti domestici.

Oratorio rumoroso

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La controversia scaturisce, nel dettaglio, dal fatto che l'attività sportiva si svolge quotidianamente, anche in estate, con modalità tali da generare un frastuono non compatibile con le esigenze abitative dei ricorrenti e delle loro famiglie.


Vengono descritte attività prolungate, che nel fine settimana si protraggono anche fino a tarda sera, accompagnate dall'uso di molteplici palloni da gioco e impianti amplificatori, nonché da trombette da stadio in occasione di manifestazioni, attività ricreative e tornei sportivi.

Immissioni intollerabili, secondo i ricorrenti, anche a causa dell'assenza di necessari accorgimenti volti a evitare il frastuono. Si menzionano, ad esempio, porte da calcio senza reti e collocate a ridosso delle pareti; pavimentazione esterna ordinaria e non regolamentare per lo sport; assenza di qualsiasi strumento teso ad attutire il frastuono dei palloni, compresi quelli da basket che colpiscono tabelloni in ferro.
Non avendo raggiunto con l'Oratorio alcun accordo sulle modalità di impiego del cortile e su un regolamento rispettoso degli abitanti limitrofi, i Condomini adiscono in via cautelare l'autorità giudiziaria allegando il grave e irreparabile pericolo per la loro serenità e salute psico/fisica e rivendicando il diritto ad abitare pacificamente all'interno dei rispettivi domicili senza dover subire i continui ed insalubri "tonfi" dei palloni impiegati in modo disordinato per giocare a calcio, a pallavolo e a basket su un ambiente per nulla adatto a ospitare stabilmente attività ludiche di quel tipo.

Immissioni rumorose e normale tollerabilità

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Il giudicante siciliano richiama la disciplina dettata dall'art. 844 c.c. che, nell'ambito dei rapporti di vicinato tra privati, bilancia il reciproco uso e godimento dei beni. Come si legge in sentenza, la norma ribadisce innanzitutto che il proprietario di un bene può utilizzarlo pienamente sino al punto di provocare immissione sul fondo del vicino, ma al contempo, stabilito ciò, la medesima norma ammonisce il proprietari dalla immissioni intollerabili secondo il criterio dell'uomo medio tenuto conto della condizione dei luoghi.

Il limite della normale tollerabilità delle immissioni rumorose indicato dal codice, secondo la giurisprudenza, "non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata" (cfr. Cass., sent n. 28201/2018).

Ancora, il provvedimento precisa come le immissioni sottoposte al giudizio di normale tollerabilità siano soltanto quelle continuative o periodiche e non quelle occasionali e debba trattarsi ovviamente di immissioni lecite.

Utilizzo intenso e mancanza di accorgimenti necessari

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Nella vicenda in esame, il Tribunale prende atto dell'attività pastorale svolta dalla Parrocchia, meritevole di tutela e coperta a livello costituzionale, e ritiene che i responsabili dell'oratorio ben possano utilizzare lo spiazzale esterno di proprietà parrocchiale anche per organizzarvi attività sportive rumorosa.


Ma è opportuno un bilanciamento dei contrapposti interessi: l'uso dello spiazzale deve tener conto del fatto che sul medesimo spazio si affacciano le residenze private dei ricorrenti che hanno assoluto diritto a vivere serenamente all'interno dei rispettivi domicili familiari, senza che la convivenza con le attività quotidiane dell'oratorio si traduca in un sacrificio costante e soprattutto intollerabile sotto il profilo dell'intensità e della frequenza.

Secondo il giudice non vi sono dubbi allo stato degli atti: l'atrio viene impiegato dagli organizzatori delle attività di oratorio troppo intensamente e in assenza degli accorgimenti necessari per rendere compatibile l'uso con la situazione ambientale e segnatamente con le esigenze dei condomini ricorrenti.

Oratorio troppo rumoroso? Gli accorgimenti necessari

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Nel caso in esame, dunque, si contrappongono evidentemente due posizioni soggettive di rilievo costituzionale: quella della Parrocchia a poter svolgere la propria attività pastorale creando momenti di sana aggregazione giovanile; quella dei ricorrenti di abitare il loro domicilio e di godere gli ambienti domestici, che sono anche quelli della famiglia, senza che ne sia alterata la serenità psico/fisica.

Per risolvere la situazione di attuale pericolo, tenuto conto delle proposte fatte dagli stessi ricorrenti prima del giudizio e all'esito del tentativo di conciliazione faticosamente tentato, il magistrato ritiene doveroso dettare accorgimenti sufficienti a dare sollievo alle esigenze cautelari rappresentate fondatamente dai ricorrenti, senza dover ricorrere alla soluzione estrema, pure ammessa nella pratica giurisprudenziale, di inibire del tutto lo svolgimento di attività continuative idonee a superare i limiti di tollerabilità.

Per questo si impone all'Oratorio, qualora si vogliano continuare a svolgere attività ludiche che implichino l'impiego di palloni, di adottare porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno un metro e mezzo dalle pareti dell'oratorio e barriere perimetrali in gommapiuma intorno al campetto, in modo da evitare che le pallonate rimbalzino in modo rumorosissimo contro esse.

Tra gli altri accorgimenti, il magistrato ordina di limitare la pratica ludica a un solo sport per volta e con l'impiego di una sola palla e vieta l'utilizzo di impianti di amplificazione compreso il megafono. Infine viene disciplinato l'orario di frequenza dell'utilizzo del campo.
Data: 09/01/2020 15:00:00
Autore: Lucia Izzo