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Responsabilità medica contrattuale presunta

La responsabilità medica ai sensi dell'art.1218 c.c. si presume se l'attività sanitaria è stata astrattamente idonea a causare il danno provato dal paziente


di Valeria Zeppilli – Nei giudizi di responsabilità medica ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, vale il principio in base al quale il risultato positivo deve intendersi come una conseguenza "statisticamente fisiologica" della prestazione professionale diligente prevista dal contratto.

La presunzione nella responsabilità medica

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Di conseguenza, come rilevato dal Tribunale di Napoli nella sentenza numero 10732/2019 qui sotto allegata, se il paziente, ovverosia il creditore della prestazione, prova il contratto e il danno, deve ritenersi sussistente in via presuntiva il nesso eziologico tra l'inadempimento medico e le lesioni lamentate, in base al criterio del "più probabile che non".

La prova liberatoria della struttura sanitaria

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A fronte di tale presunzione, la struttura sanitaria può sollevarsi da responsabilità solo se riesce a provare che la prestazione resa è stata conforme alla miglior scienza ed esperienza concreta e che, nella serie causale, sia intervenuto il caso fortuito, inteso come un fatto, imprevedibile, inevitabile e del tutto svincolato dalla prestazione medica, che da solo sia stato in grado di causare l'evento lesivo.

La mera ipotesi di altri fattori causali non basta

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Se, quindi, la condotta sanitaria è stata astrattamente idonea a cagionare il danno, ai fini della responsabilità contrattuale il nesso causale tra essa e il danno si presume anche se non vi sono certezze circa l'eziogenesi effettiva dell'evento dannoso.

Per superare tale presunzione, occorre una prova puntuale mentre non assume alcun rilievo la mera ipotesi di altri fattori causali autonomi.

Quando la causa naturale diventa concausa

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Oltretutto, anche quando vi è stata una causa naturale che si è inserita nella serie causale, la stessa, pur se in astratto potrebbe risultare assorbente, si trasforma in una concausa irrilevante ai fini dell'imputazione del fatto lesivo in tutti quei casi in cui gli esiti negativi dalla stessa potenzialmente discendenti avrebbero potuto essere neutralizzati dall'attività medica.

Data: 13/01/2020 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli