Scuola: domanda di mobilità e accesso agli atti
Per il Tar Palermo, va garantito al richiedente l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici
Avv. Francesco Pandolfi - Nel caso in cui un professore di ruolo presso istituti secondari superiori, per rientrare nella città dove vive il padre invalido presenti una domanda di mobilità per la scuola secondaria e, dopo la pubblicazione della graduatoria delle assegnazioni, accerti che l'unico posto libero è stato invece assegnato ad un collega, potrà presentare un'istanza per visionare gli atti relativi alla domanda di mobilità del predetto collega, tutto questo per verificare la legittimità dell'assegnazione della cattedra.
Mancata risposta alla domanda di accesso
[Torna su]
Ora, se non dovesse ricevere la risposta sull'accesso da parte dell'amministrazione che gestisce la procedura di mobilità, potrà in seconda battuta ricorrere al Tar per reclamare validamente il diritto all'accesso agli atti.
Il principio è stato confermato dalla Seconda Sezione del Tar Palermo, con la sentenza n. 61/2020 pubblicata il 10.01.2020.
Diritto all'accesso
[Torna su]
In pratica il Collegio ha confermato la piena sussistenza del diritto all'accesso così come disciplinato dalla Legge n. 241/90, ritenendolo un diritto a conseguire un autonomo bene della vita, diritto separato dall'eventuale questione del processo sottostante.
Il diritto all'accesso atti, ha inoltre segnalato il Tar Palermo, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse assume valore di principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorirne ed assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
Silenzio illegittimo
[Torna su]
In pratica, la magistratura ha riconosciuto la titolarità in capo al docente di un interesse diretto, concreto ed attuale, in ragione della sua partecipazione alla procedura straordinaria di mobilità.
Conclusivamente, ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso inoltrata dal ricorrente, con la conseguente condanna del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca a consentire l'accesso di cui si parla.
Il tutto con le spese a carico del Ministero soccombente.
Altre informazioni?
Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
Autore: Francesco Pandolfi