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Avvocati: potranno raccogliere testimonianze e interrogare le parti

La riforma del processo civile consentirà agli avvocati di svolgere attività di istruzione stragiudiziale e acquisire dichiarazioni che potranno essere utilizzate in un successivo giudizio


di Lucia Izzo - Gli avvocati potranno svolgere attività di istruzione stragiudiziale, dunque acquisire dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti per l'oggetto della controversia e potranno richiedere alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente. E gli elementi di prova ottenuti potranno essere utilizzabili nell'eventuale successivo giudizio.


Si tratta di un'interessante novità che trova posto nel disegno di legge delega per la riforma del processo civile (qui sotto allegato) che, dopo l'ok di Palazzo Chigi, dovrebbe iniziare a breve il proprio iter in Parlamento.

Per approfondimenti: Riforma del processo civile: ok del Governo

La riforma del processo civile

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Come si legge nella relazione introduttiva (anch'essa qui sotto allegata), il d.d.l. contiene disposizioni destinate a incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo, sulla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.


"La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile un intervento sul rito civile che possa renderlo più snello e più celere al tempo stesso", prosegue la Relazione.

La legge delega per la riforma del processo civile si propone quindi, in quest'ottica, una decisa semplificazione del processo, tanto di primo grado che di appello, attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione.

Avvocati: ok ad attività di istruzione stragiudiziale

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Obiettivo dell'intervento è, inoltre, l'introduzione di strumenti di istruzione stragiudiziale, affidata agli avvocati, diretta ad anticipare l'acquisizione del materiale probatorio alla fase della negoziazione assistita.

Nonostante il testo escluda il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale, la negoziazione stessa in alcune materie andrà a sostituire la mediazione.
Nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, esclusa nel settore della circolazione stradale e che in altre materie sostituirà la mediazione, gli avvocati possano compiere l "attività di istruzione stragiudiziale" e acquisire dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, nonché richiedere alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'art. 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.
Lo scopo è quello di agevolare l'accertamento dei fatti prima dell'inizio del processo, al fine di consentire alle parti di valutare meglio l'alea del giudizio, così incoraggiando soluzioni transattive. Tale attività andrà svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, con la previsione di specifiche garanzie per ciò che concerne le modalità della verbalizzazione e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte.

Utilizzabilità degli elementi di prova

Sarà in pratica possibilità sentire, nel contraddittorio tra le parti, persone a conoscenza di fatti rilevanti per la soluzione della controversia, di stimolare la confessione stragiudiziale o chiedendo alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli.
Gli elementi di prova così ottenuti, qualora non si pervenga a una soluzione transattiva, saranno utilizzabili nel giudizio che si andrà successivamente a instaurare, con effetti positivi sulla sua durata, fermo restando che sarà comunque consentito al giudice rinnovare l'attività istruttoria, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Allo scopo di incentivare l'istituto dell'attività di istruzione stragiudiziale, è previsto un incremento del compenso spettante ai difensori, salvo che il giudice non ne ravvisi, ex post, l'inutilità manifesta o il carattere abusivo. Fuori dalle maggiorazioni avvocati e procuratori dello Stato che sono dipendenti pubblici a tutti gli effetti nonché gli avvocati che lavorano alle dipendenze di enti pubblici.

Risoluzione alternativa delle controversie

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La revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie passa anche attraverso l'esclusione del ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali
Dall'altro lato, invece, si prevede di estendere la mediazione obbligatoria alle controversie derivanti da contratti di mandato e da rapporti di mediazione, introducendo altresì la possibilità di ricorrere, anche in alcune delle materie di cui all'art. 409 c.p.p., alla negoziazione assistita unicamente da più avvocati, senza tuttavia che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione.
Tale possibilità è prevista limitatamente alle controversie in cui si discuta di diritti già negoziabili secondo la legislazione vigente, quali, senza pretesa di esaustività, il diritto al preavviso e il diritto al posto di lavoro.

Unico rito civile

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Revisionata anche la disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado dinanzi al Tribunale in composizione monocratica che sarà sostituito con un rito semplificato, modellato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione (che verrà abrogato), con alcune integrazioni. Vengono, inoltre, i casi in cui la competenza è attribuita al Tribunale di composizione collegiale.
Oltre alla riduzione dei riti, si prevede l'eliminazione della possibilità di conversione e l'introduzione di un sistema di preclusioni destinate a consentire la fissazione del thema decidendum ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti in funzione di un processo improntato a celerità ed efficienza.
La legge delega dispone che l'atto introduttivo sia sempre il ricorso (anche nel procedimento collegiale) e che siano compressi i termini per lo svolgimento delle varie fasi. Ad esempio, i termini a comparire nella loro estensione massima non potranno essere superiori ai 120 giorni, contro i 150 previsti attualmente. Viene, invece, portato a 40 giorni prima dell'udienza il termine per la costituzione tempestiva del convenuto, allo scopo di consentire un termine congruo all'attore per la sua replica.

La precisazione delle conclusioni

Inoltre, si propone di eliminare udienze rituali, come quella di precisazione delle conclusioni. Esaurita la trattazione e istruzione della causa, il giudice inviterà le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fisserà altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
Al termine della discussione, il giudice pronuncerà la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riserverà il deposito entro i 30 giorni successivi.

Giudizio di scioglimento delle comunioni

Novità anche per il processo di scioglimento delle comunioni. In particolare, "poiché lo strumento della mediazione si è rivelato particolarmente efficace, si introduce uno speciale procedimento di mediazione, che dovrà essere condotto da un mediatore, avvocato o notaio, iscritto in uno speciale elenco e si prevede che, in caso di esito negativo della mediazione, la relazione finale redatta dal mediatore sia assunta come base per il successivo procedimento contenzioso".

Digitalizzazione

Il testo prevede, inoltre, che nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione, che il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche o anche mediante altri mezzi tecnologici.
Il deposito con modalità non telematiche potrà essere autorizzato unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema.
Data: 15/01/2020 23:00:00
Autore: Lucia Izzo