Casa assegnata alla ex: al marito neppure il seminterrato
di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 510/2020 della Cassazione (sotto allegata), respinge il ricorso di un ex marito, che si oppone all'assegnazione anche del seminterrato della casa familiare alla ex moglie in sede di divorzio. Gli Ermellini però rilevano che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio presuntivo di cui all'art. 818 c.c in base al quale le pertinenze seguono le vicende giuridiche della cosa principale.
Dalla planimetria inoltre emerge chiaramente il collegamento tra il piano superiore, adibito a casa familiare e il seminterrato, per cui anche questa porzione di immobile spetta alla ex moglie.
- 1. Assegnazione casa familiare, pertinenze comprese
- 2. Il ricorso dell'ex marito proprietario dell'immobile
- 3. Alla ex assegnataria della casa familiare spettano anche le pertinenze
Assegnazione casa familiare, pertinenze comprese
Il Tribunale nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da due coniugi assegna l'abitazione familiare e le sue pertinenze alla ex moglie.
L'ex marito impugna la sentenza, ma la Corte d'Appello rigetta il capo in cui contesta l'assegnazione alla ex moglie anche del seminterrato dello stabile abitato dagli ex coniugi, stante il rapporto pertinenziale tra l'ex domicilio coniugale e locali del piano interrato, legati da un vincolo di complementarietà funzionale, stante la presenza di una scala interna che collega le varie porzioni immobiliari.
Il ricorso dell'ex marito proprietario dell'immobile
Non soddisfatto della decisione del giudice d'Appello l'ex marito impugna la sentenza in cassazione per due motivi:
- errore di percezione da parte della corte territoriale in riferimento alla contiguità tra l'appartamento coniugale e i locali del seminterrato, visto che dalla planimetria emerge chiaramente che solo la cantina/disimpegno sono contigui all'abitazione familiare, mentre gli altri sono separati da mura divisori e hanno accesso esterno distinto e autonomo;
- assegnazione alla ex moglie dei locali pertinenziali anche se la stessa non ha mai saputo indicare quali locali dell'abitazione sono da considerarsi pertinenze, così come non è mai stata in grado di dimostrare che gli stessi sono a servizio e ornamento dell'abitazione principale.
La Corte ha quindi assegnato alla moglie dei locali nonostante l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto del diritto che la stessa ha inteso far valere. Contesta infine la mala applicazione del principio di non contestazione, inoperabile in presenza di una allegazione generica dei fatti posti a fondamento della domanda.
Alla ex assegnataria della casa familiare spettano anche le pertinenze
La Cassazione con l'ordinanza n. 510/2010 dichiara il ricorso avanzato inammissibili per i motivi che si vanno a illustrare.
La Cassazione ritiene che la corte abbia correttamente valutato il vincolo pertinenziale esistente tra l'abitazione principale e i locali del seminterrato in base alla planimetria prodotta in atti. La presenza della scala interna e l'accessibilità agli stessi tramite una scala interna ne prova la relazione di servizio con i locali soprastanti.
Errata la contestazione relativa al difetto di percezione in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello.Dalla planimetria emerge infatti che: "la scala che conduce all'appartamento al piano sottostante giunge a un disimpegno con accesso diretto a una cantina e a uno dei tre garage, attraverso il quale però, in mancanza di ostacoli di sorta, è possibile accedere a tutti i locali posti al piano interrato." Di fatto quindi i locali sottostanti sono collegati a quelli del piano superiore.
Per quanto riguarda la seconda doglianza gli Ermellini rilevano che, accertato in via presuntiva dalla corte territoriale il vincolo pertinenziale, era onere dell'appellante dimostrare la cessazione di tale legame, che avrebbe impedito l'applicazione dell'automatismo contemplato dall'art. 818 cc. Comma 1, il quale prevede che: "la pertinenza rimane soggetta gli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale." Il motivo quindi è inammissibile perché non critica la ratio della decisione in modo specifico, ma si sofferma inutilmente sulla disciplina dell'onere probatorio.
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Data: 17/01/2020 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate