Bonus formazione anche per il 2020
di Gabriella Lax – Ok al bonus formazione anche per il 2020. E' stato prorogata per un altro anno dalla manovra l'agevolazione per le imprese che investono sul capitale umano per lo sviluppo dell'industria 4.0.
- 1. Cos'è il bonus formazione
- 2. Le novità prevista dalla legge di bilancio
- 3. Ecco come accedere ai benefici
- 4. Il credito d'imposta
Cos'è il bonus formazione
Il bonus formazione 4.0 è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 e prorogato dall'ultima manovra per l'anno in corso. Si sostanzia in credito d'imposta dal 30% al 50% delle spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le tecnologie utili alla trasformazione tecnologica dei processi industriali in ottica 4.0. Si tratta è uno degli incentivi rientranti nell'insieme delle agevolazioni per l'Industria 4.0, inaugurato dall'ex Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e rinnovato, anche se rimodulato dai Ggoverni successivi.
Le novità prevista dalla legge di bilancio
Ecco quali sono state le novità introdotte per il 2020. Intanto per il riconoscimento del bonus formazione 4.0, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere più necessariamente disciplinato attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.
La manovra ha prorogato l'agevolazione anche per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura del beneficio potrà arrivare al 60% se l'attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Infine è stabilito che le attività di formazione possono essere commissionate anche agli istituti tecnici superiori.
Ecco come accedere ai benefici
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non è più necessario disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2020 che ne ha rivisto la disciplina dettata dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017), eliminando il vincolo dell'accordo sindacale aziendale o territoriale, che secondo le associazioni imprenditoriali ha rappresentato il principale ostacolo per l'accesso al beneficio fiscale. Ancora, la manovra 2020, ai commi da 210 a 217 dell'articolo unico, proroga anche alle spese sostenute dal 1° gennaio la possibilità di accedere al bonus formazione 4.0, rimodulando importi massimi annuali del credito d'imposta e semplificandone la procedura d'accesso. Con le modifiche il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, del 40% per le medie e del 30% per le grandi, nel limite massimo annuale di: 300.000 euro per le piccole imprese; 250.000 euro per le medie e grandi imprese. Daranno diritto al credito d'imposta le attività di formazione preposte all'acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. In particolare, l'attività formativa: deve essere destinata al personale dipendente dell'impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti; deve riguardare: vendita e marketing; informatica e tecnica; tecnologie di produzione. Anche più d'uno dei settori. Nel caso di corsi online in formula di e-learning sono necessari ulteriori requisiti. Dovranno essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica: quattro per ogni ora; prevedere quesiti a risposta multipla; proposti a intervalli irregolari e non prevedibili dall'utente. A fine corso i partecipanti devono affrontare e superare una prova di verifica rispondendo correttamente alla metà delle domande proposte.
Il credito d'imposta
Il credito d'imposta potrà essere usato solo in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell'impresa degli obblighi di certificazione previsti). Per la nuova legge di bilancio: l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni successive in cui è utilizzato. Il bonus formazione non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa.
Data: 16/01/2020 15:00:00
Autore: Gabriella Lax