Divorzio, sì all'assegno alla ex straniera
di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 765/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso dell'ex marito, condannato a pagare un assegno divorzile alla ex moglie di 350 euro e a partecipare alle spese per il figlio nella misura del 70%. Per gli Ermellini i giudici di merito hanno valutato correttamente la situazione. Dalle prove è emerso infatti che la donna ha lasciato il suo paese per il coniuge e che fino al 2008 si è dedicata completamente alla famiglia e al figlio e che anche dopo la separazione si è data sempre da fare per provvedere a se stessa e al figlio. La condanna a corrispondere l'assegno divorzile è quindi perfettamente in linea con i principi sanciti dalla SU n. 18287/2018 che, tenendo conto della natura perequativa, solidale e compensativa dell'assegno divorzile ha stabilito che esso deve essere corrisposto se il soggetto debole ha contribuito alla realizzazione della vita familiare, per garantire allo stesso un adeguato livello reddituale in ragione del sacrificio delle proprie aspirazioni professionali.
- 1. La conferma dell'assegno di divorzio
- 2. Il ricorso dell'ex marito obbligato
- 3. Assegno divorzile per la moglie straniera che si è sacrificata per la famiglia
La conferma dell'assegno di divorzio
La Corte d'Appello conferma le statuizioni del giudice di primo grado che obbligano l'ex marito a versare alla ex moglie un assegno divorzile di 350 euro mensili, 850 euro mensili al figlio a titolo di mantenimento e il 70% delle spese straordinarie per quest'ultimo.
Il ricorso dell'ex marito obbligato
Il marito ricorre in Cassazione perché il giudice dell'Appello ha riconosciuto l'assegno divorzile alla ex moglie è stato riconosciuto erroneamente, discostandosi dai principi enunciati dalla sentenza n. 11054/2017, ritenendo che la condizione economica della donna, soggetto debole del rapporto, con il divorzio si sia deteriorata.
Contesta inoltre che a suo carico sia stato posto il 70% delle spese straordinarie, senza prima raffrontare le condizioni economiche dei coniugi.
Assegno divorzile per la moglie straniera che si è sacrificata per la famiglia
La Cassazione, con la sentenza n. 765/2020 rigetta il ricorso fornendo, relativamente ai motivi del ricorso, le seguenti motivazioni.
Prima di tutto in riferimento al primo motivo del ricorso in cui il ricorrente contesta il riconoscimento alla ex moglie dell'assegno divorzile la Corte ribadisce che questa misura riunisce in se la natura assistenziale, quella perequativa compensativa e quella solidale. Come chiarito dalle SU n. 18287/2018 si tratta di "un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'auto sufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate."
La corte d'Appello ha correttamente stabilito l'assegno divorzile in favore della donna dopo aver:
- raffrontato le condizioni reddituali dei coniugi, da cui è emerso che il reddito annuo della donna è inferiore a un terzo di quello dell'ex marito;
- considerato che la ex moglie si è trasferita dal Perù per il coniuge;
- preso in considerazione il fatto che la donna, anche in conseguenza della nascita del figlio, si è dedicata alla famiglia fino al 2008;
- tenuto conto del fatto che dopo la separazione la donna ha iniziato a lavorare, ha reperito un alloggio per vivervi con il figlio, ha dapprima pagato un canone di locazione di 630 euro e poi un mutuo per l'acquisto di una casa e nel contempo ha provveduto al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente.
Infondato quindi, anche alla luce di predette valutazioni derivanti dal raffronto delle condizioni economiche dei coniugi, il motivo avente al oggetto la richiesta del 70% delle spese straordinarie per il figlio, non assumendo alcun rilievo le dazioni spontanee di denaro elargite allo stesso nel corso degli anni.
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Data: 20/01/2020 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate