Cassazione: reato le battute sessuali insistenti alle colleghe
di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 1999/2020 (sotto allegata) smantella uno ad uno i motivi del ricorso dell'imputato, che ha tentato anche in sede di legittimità di minimizzare le molestie e i gesti di violenza sessuale perpetrati ai danni di due colleghe di lavoro. Gli Ermellini però non hanno trovato difetti nella motivazione della Corte d'Appello, la quale ha ritenuto attendibili i racconti delle due persone offese rilevando non solo come l'imputato si sia reso responsabile di un atto di violenza sessuale, ma anche di molestie ripetute. L'uomo infatti non si è lasciato scappare l'occasione di fare alle donne battute e domande insistenti a sfondo sessuale e di toccarle e palpeggiarle, salvo poi difendersi, sostenendo che fosse solo un "gioco".
- 1. Condanna per violenza sessuale e molestie
- 2. Il ricorso in Cassazione
- 3. Assillare le colleghe con battute a sfondo sessuale integra il reato di molestie
Condanna per violenza sessuale e molestie
La corte d'appello, riformando in parte la sentenza di primo grado riduce la pena inflitta all'imputato in un anno, 7 mesi e 25 giorni di reclusione, oltre alla condanna risarcitoria di 8000 euro e 5000 euro in favore delle parti civile costituite. La corte conferma anche la condanna per il reato di violenza sessuale in danno di dette parti civili e molestie.
Il ricorso in Cassazione
L'imputato ricorre in Cassazione sollevando ben cinque doglianze.
Con la prima lamenta di come la corte abbia riconosciuto valenza sessuale alla toccata del sedere data con una mano a una delle parti civili. La persona offesa ha dichiarato, come risultante dal verbale di sommari informazioni che l'imputato le avrebbe "toccato" e "palpeggiato" il sedere, ma a quanto pare la corte ha dato rilievo solo al verbo palpeggiare.
Con la seconda contesta il fatto che la corte abbia considerato pienamente attendibile la versione della persona offesa, senza i dovuti approfondimenti del caso, dando rilievo all'episodio denunciato del camerino ripreso dalle telecamere da cui risulta che l'imputato si sia trattenuto qualche secondo con una parte civile e a quello degli scaffali in cui emerge un contatto fisico con una delle persone offese, ma non le urla della ragazza.
Con la terza contesta che la Corte abbiano confuso l'utilizzo da parte dell'imputato di un linguaggio improprio e sconveniente con la molestia e il disturbo richiesti dalla norma incriminatrice.
Con la quarta contesta la connotazione attribuita alle condotte che hanno integrato il reato di violenza sessuale, riconducibili più correttamente, secondo l'imputato, alla fattispecie della molestia.
Con la quinta doglianza infine contesta il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, anche per il fatto che l'imputato ha provveduto a risarcire le persone offese.
Assillare le colleghe con battute a sfondo sessuale integra il reato di molestie
La Cassazione con la sentenza n. 1999/2020 dichiara il ricorso inammissibile, tutti motivi infatti oltre ad essere generici non sono neppure fondati, stante l'assenza di vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato.
Analizzando i vari motivi del ricorso, la Cassazione respinge il primo motivo perché la corte ha considerato il gesto dell'imputato volontario e consapevole e non un "gioco", anche alla luce delle "ripetute allusioni nonché alle esplicite frasi a sfondo sessuale che l'imputato era solito rivolgere alle due ragazze." Del resto è noto che per la Cassazione i palpeggiamenti, i toccamenti e gli sfregamenti nelle parti intime della vittima o in zone erogene, anche se di breve durata, integrano la fattispecie consumata di violenza sessuale, non rilevando che il soggetto attivo non ottenga una soddisfazione erotica.
Sul secondo motivo la corte chiarisce come il giudice di secondo grado abbia ritenuto attendibile la versione della persona offesa sull'episodio del camerino dopo aver preso visione dei filmati delle telecamere. Dalle immagini emerge che l'imputato ha trascinato nel camerino la ragazza, ha chiuso la porta e si è trattenuto al suo interno 6 secondi, tempo giudicato sufficiente a mettere in atto l'aggressione sessuale denunciata, tanto che la vittima si è messa a urlare, interrompendo così la condotta dell'aggressore.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso, valutati congiuntamente sono anch'essi inammissibili. La Corte ritiene che "il rivolgere, con insistenza, battute a sfondo sessuale o domande, altrettanto insistenti, volte a carpire aspetti della vita intime delle due ragazze (del tipo: "che taglia di reggiseno avete" … indubbiamente integra la fattispecie contestata. E' stato infatti già affermato che il reato di molestie (nella specie telefoniche) commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa non è escluso dal fatto che l'interlocutore (nel caso di specie una donna) assuma con il molestatore, al fine di raccogliere elementi utili per individuare l'autore delle telefonate, un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell'autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta."
La Corte attribuisce valenza sessuale ai palpeggiamenti e toccamenti dei glutei e dell'interno coscia con una certa insidiosità e rapidità, anche in riferimento all'episodio del camerino. Per la Cassazione infatti "integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale ..."
Per quanto riguarda infine la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio gli Ermellini precisano come la Corte d'Appello nel quantificare la pena abbia tenuto conto in particolare della reiterazione delle condotte del reo in danno delle due ragazze, del dolo manifestato e dall'assenza di successive manifestazioni di pentimento.
Leggi anche:
Data: 22/01/2020 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate