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Perde il reddito di cittadinanza chi non si presenta alla convocazione

Il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni circa l'obbligo di partecipazione ai percorsi di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. In allegato i FAC-Simile per chiedere l'esonero


di Lucia Izzo - Con la circolare n. 187/2020 (qui sotto allegata) il Ministero del lavoro ha diramato istruzioni operative, rivolte agli Ambiti Territoriali ed ai Comuni di appartenenza, inerenti il Reddito di Cittadinanza, in particolare quanto all'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Le indicazioni tengono altresì in considerazione l'accordo in Conferenza Unificata in materia di esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza e circa le modalità di convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei Centri per l'Impiego e dei Comuni.

RdC: beneficiari tenuti ed esclusi dagli obblighi

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Come noto, l'erogazione del reddito di cittadinanza (RdC) è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Devono partecipare a tale percorso, "tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi".

Sono escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone:
a) i beneficiari della pensione di cittadinanza;
b) i titolari di pensione diretta;
c) le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
d) le persone con disabilità accertata dalle competenti commissioni mediche.

Resta ferma tuttavia la possibilità, per i componenti con disabilità dei nuclei familiari beneficiari, di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Esonero dagli obblighi

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Particolareggiato, anche a seguito dell'Accordo in Conferenza Unificata, è l'elenco delle categorie di persone che possono essere esonerate dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale, connessi alla fruizione del RdC.
Si tratta, in primis: dei componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età o di persone con disabilità grave o non autosufficienza (parte del nucleo familiare), come definiti a fini ISEE. In tal caso, non potrà essere esonerato più di un componente del nucleo familiare né due o più componenti del nucleo familiare per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente.
Possono essere esonerati, inoltre, anche i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino, rispettivamente, un reddito pari o inferiore a € 8.145,00 annui o pari o inferiore a € 4.800,00, oppure qualora il tempo impiegato nell'attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
La possibilità di esonero spetta anche a coloro che frequentano corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.

Esonerati in quanto non beneficiari

Si ricorda, infine, che si considerano esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti del nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza, che andranno però puntualmente identificate in occasione della convocazione di altri componenti il nucleo familiare. Si tratta:

- delle persone in stato detentivo;
- delle persone ricoverate in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica;
- delle persone sottoposte a misure cautelari o condannate per taluni reati gravi.

Esonero parziale

In taluni casi, l'esonero potrà anche essere parziale, ad esempio limitato agli obblighi connessi all'adesione a un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l'Inclusione sociale.

Anche le seguenti persone, come definito in sede di Accordo in Conferenza Unificata, sono esonerabili dai soli obblighi di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo, connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza:

a) chi si trovi in condizioni di salute tali da non consentire la partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo, incluse le donne in stato di gravidanza, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico competente;
b) le persone impegnate in percorsi di Tirocini formativi e di orientamento;
c) le persone impegnate in tirocini di inclusione sociale.

Comunicazione dell'esonero

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L'esonero potrà avvenire in occasione della convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'Impiego o dei servizi competenti dei Comuni/Ambiti Territoriali. I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero dovranno rilasciare un'autocertificazione e impegnarsi a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati. Il Ministero fornisce, allegato alla Circolare, un fac-simile di autocertificazione.

Nel corso del primo appuntamento e, per quanto attiene il Servizio Sociale del Comune/Ambito, prima della stipula del Patto per l'Inclusione Sociale, l'operatore del Comune/Ambito dovrà verificare, insieme con il richiedente il RdC o altro componente il nucleo, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo, acquisire la documentazione necessaria a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero, e registrare l'informazione sulla piattaforma GePI.


Il beneficiario esonerato dagli obblighi connessi al RdC è tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Anche in questo caso viene fornito dal Ministero un fac-simile di modello per tale comunicazione.

In tale ipotesi, il Servizio Sociale del Comune/Ambito convocherà il beneficiario entro 30 giorni dalla comunicazione per la stipula del Patto per l'Inclusione Sociale o per l'integrazione degli impegni previsti nel Patto stesso o per l'integrazione degli impegni previsti nel Patto già sottoscritto dal suo nucleo familiare o per la ripresa delle attività sospese.

Come avverranno le convocazioni?

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I nuclei familiari beneficiari di RdC che non posseggono i requisiti per essere convocati dai Centri per l'Impiego, saranno convocati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio dai servizi sociali del Comune/Ambito competenti per il contrasto alla povertà.

Agli interventi connessi al RdC, il richiedente ed il suo nucleo accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare. Con la convocazione dei beneficiari viene quindi avviata l'analisi preliminare, ai fini della definizione del successivo percorso.

L'Accordo ha confermato che per la convocazione saranno utilizzati i recapiti telefonici o di posta elettronica forniti al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza. Successive convocazioni potranno essere fissate utilizzando recapiti forniti nel corso del primo e o dei successivi incontri. In tali casi l'operatore avrà cura di acquisire formalmente e conservare tali recapiti (si veda, a titolo esemplificativo, altro Fac-simile allegato alla Circolare ministeriale).

La gestione di successivi incontri potrà avvenire mediante la piattaforma GePI, fissando successivi incontri di monitoraggio. Anche in questi casi, tuttavia, sarà necessario inviare per conferma la convocazione nelle modalità sopra indicate.

Sanzioni per chi non si presenta alle convocazioni

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In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Le convocazioni oggetto di sanzioni sono tutte le convocazioni necessarie alla definizione e attuazione dei Patti per l'inclusione, includono pertanto oltre alla prima convocazione, tutte le convocazioni successive necessarie alla attuazione della valutazione multidimensionale, alla definizione del Patto per l'inclusione, al monitoraggio della sua attuazione, inclusi gli incontri eventualmente previsti nell'ambito degli impegni relativi alla "Frequenza di contatti con i competenti servizi".

Vai alla guida: Il reddito di cittadinanza

Data: 28/01/2020 10:00:00
Autore: Lucia Izzo