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Rider: la sentenza della Cassazione

Sul caso dei rider, la Cassazione si pronuncia sull'applicazione delle tutele previste per i lavoratori subordinati come sancito dal Jobs Act


di Annamaria Villafrate - Una sentenza complessa, la n. 1663/2020 (sotto allegata) della Cassazione che chiude il caso dei rider. Ai fattorini che consegnano cibo a domicilio in bici o in moto spettano le tutele previste dal Jobs Act, che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto subordinato anche ai co.co.co a partire dal primo gennaio 2016. Le ragioni di questa estensione sono evidenti: tutelare i giovani in condizioni di debolezza che vivono nella "zona d'ombra" del lavoro subordinato e alla collaborazione autonoma. Del resto i rider svolgono le loro mansioni in modo continuativo, subordinato, personale e organizzato dal committente attraverso la piattaforma e la app che gli danno istruzioni sui luoghi in cui effettuare le consegne.

Cisl e Cgil commentano positivamente la decisione della Cassazione sull'applicazione delle tutele del lavoro subordinato ai rider, anche se ci sono ancora importanti passi da fare in materia. Prima di tutto la contrattazione collettiva deve occuparsi di introdurre tutele più specifiche, al Ministero occorre insediare l'Osservatorio dedicato e creare un albo delle piattaforme digitali operanti nel nostro Paese anche per verificare da parte loro il rispetto degli adempimenti fiscali contributivi previsti.

Ma vediamo ora più in dettaglio cosa dice il testo della sentenza, dopo un breve riepilogo della vicenda processuale:

La questione rider

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Dei rider impiegati presso una srl in liquidazione si rivolgono al Tribunale per chiedere che venga accertata la natura di lavoro subordinato delle mansioni svolte in qualità di fattorini, svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Chiedono quindi la condanna in separata sede della società datrice a pagare del differenze retributive maturate. I rider lamentano altresì di essere stati licenziati illegittimamente e chiedono quindi il ripristino del rapporto lavorativo e la condanna al risarcimento dei danni subiti per il licenziamento e violazione dell'art 2087 c.c., oltre al risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme poste a tutela dei dati personali.

Il Tribunale rigetta tutte le domande, per cui i soccombenti appellano la sentenza, ma anche la Corte d'Appello nega la natura subordinata del rapporto, ritenendo però applicabile l'art 2 del dlgs n. 81/2015, con conseguente diritto degli stessi a vedersi riconosciuto quanto maturato in base all'attività prestata, in base alla retribuzione stabilita per i dipendenti di V livello dal CCNL logistica trasporto merci. Respinto invece l'appello relativo all'illegittimità dei licenziamenti. La corte precisa che il rapporto dei riders si pone a metà strada tra il lavoro subordinato e i contratti di co.co.co, per la etero-organizzazione dell'attività, per tempi e i luoghi e per il carattere continuativo della prestazione.

Il ricorso in Cassazione

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La srl datrice ricorre in Cassazione rilevando:

Ai rider le tutele previste per i lavoratori subordinati

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La Cassazione, con sentenza n. 1663/2020 rigetta il ricorso, ritenendo infondati i vari motivi sollevati dalla datrice di lavoro.

Sul primo motivo ricorda prima di tutto che il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, sotto la rubrica "Collaborazioni organizzate dal committente", così recita: "1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."

Per il lavoro attraverso piattaforme digitali è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, ma la norma non è retroattiva, per cui al rapporto di specie deve applicarsi l'art 2 del dlgs n. 81/2015.

La Corte passa poi in rassegna le condizioni contrattuali proposte ai riders dalla datrice e illustra i vari orientamenti sviluppatisi attorno all'interpretazione dell'art 2 dlgs n. 81/2015 precisando che il giudice dell'impugnazione avrebbe seguito quello che prevede l'applicazione delle tutele del lavoro subordinato al rapporto di collaborazione dei riders, optando per "un'applicazione selettiva delle disposizioni per essa approntate, limitata alle norme riguardanti la sicurezza e l'igiene, la retribuzione diretta e differita (quindi relativa all'inquadramento professionale), i limiti di orario, le ferie e la previdenza ma non le norme sul licenziamento."

Passando quindi alla doglianza, la Corte di legittimità ritiene che l'art 2 del dlgs n. 81/205 debba essere contestualizzato in quanto introdotto dal legislatore per "assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea."

Per quanto riguarda la tematica della etero-organizzazione sollevata dalla ricorrente evidenzia che "se è vero che la congiunzione «anche» potrebbe alludere alla necessità che l'etero-organizzazione coinvolga tempi e modi della prestazione non ritiene tuttavia che dalla presenza nel testo di tale congiunzione si debba far discendere tale inevitabile conseguenza (…) Del resto è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa sono, nell'attualità della rivoluzione informatica, sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione. Parimenti si deve ritenere che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa."

Per la Cassazione quindi erra la Corte d'appello nel ritenere che la fattispecie vada inquadrata in un terzo genere di rapporto lavorativo, molto più semplicemente infatti deve ritenersi applicabile l'art 2 del dlgs n. 81/2015 quando le collaborazioni presentano le caratteristiche indicate dalla norma.

Sul secondo motivo di doglianza, che contempla in realtà due profili di critica, la Corte rileva come la datrice non censuri in modo efficace la sentenza impugnata in quanto: "Gli elementi posti in rilievo dalla ricorrente, se confermano l'autonomia del lavoratore nella fase genetica del rapporto, per la rilevata mera facoltà dello stesso ad obbligarsi alla prestazione, non valgono a revocare in dubbio il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, determinante per la sua riconduzione alla fattispecie astratta di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n.81 del 2015."

Manifestamente infondate infine anche le questioni di costituzionalità sollevate dalla società ricorrente in quanto:

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Data: 27/01/2020 15:30:00
Autore: Annamaria Villafrate