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Avvocati: come recuperare i contributi versati in più

Chi deve recuperare delle somme da Cassa Forense non può agire prima di aver presentato domanda amministrativa, salvo ipotesi eccezionali


di Valeria Zeppilli – Se ci si accorge di aver versato a Cassa Forense dei contributi per ammontare superiore a quello dovuto o con riferimento ad annualità di iscrizione dichiarate inefficaci non occorre disperare: gli avvocati possono sempre recuperare quanto indebitamente pagato.

Come fare per recuperare i contributi

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A tal fine, è necessario presentare alla Cassa un'apposita domanda amministrativa, domanda che, come chiarito di recente dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 30670/2019, "è richiesta ogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa".

Avvocati: azione improponibile se è mancata la domanda

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La previa domanda amministrativa è un passaggio fondamentale ai fini della proponibilità della domanda giudiziale poi eventualmente presentata per recuperare i contributi.

Chi decide di agire in giudizio per ottenere la restituzione dei versamenti indebiti senza aver prima presentato una domanda amministrativa di restituzione a Cassa Forense, presenta, infatti, una domanda improponibile, che può essere eccepita d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Restituzione dei contributi da Cassa Forense: quando la domanda non serve

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In alcuni casi, tuttavia, la presentazione di una previa domanda amministrativa a Cassa Forense non è indispensabile per poter recuperare quanto indebitamente versato.

Non è necessario tale adempimento, in particolare, quando si agisce per fare accertare in maniera negativa una pretesa di recupero crediti indebitamente avanzata dalla Cassa o quando il procedimento deve avanzare d'ufficio.

La domanda amministrativa, poi, non è indispensabile in tutte quelle ipotesi in cui si discuta esclusivamente sul quantum delle somme da recuperare mentre l'an sia pacifico o sia già stato accertato giudizialmente.

Data: 30/01/2020 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli