Bonus verde
Il bonus verde consente anche nel 2023 e nel 2024 di beneficiare di una detrazione Irpef al 36% delle spese di sistemazione a verde di giardini e terrazze
- Bonus verde: cos'è
- Interventi agevolabili
- Interventi non agevolabili
- Bonus verde nei condomini
- Come funziona la detrazione
- Modalità di pagamento
Bonus verde: cos'è
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Il bonus verde consiste in una detrazione Irpef pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Pertanto, la detrazione massima risulta essere di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Poiché il predetto limite è correlato a ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, qualora il contribuente esegua gli interventi su più unità immobiliari gli potrà essere riconosciuto più volte il diritto alla detrazione.
La normativa
La legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 , commi da 12 a 15) ha introdotto dal periodo di imposta 2018 la detrazione suddetta riguardante la sistemazione a verde di giardini e terrazze, nota come bonus verde per contribuire all'implementazione del verde urbano, a contrastare lo smog, a ridurre le polveri e il livello di inquinamento, nonché ad abbellire le città italiane.
Il bonus è stato poi prorogato con successivi interventi legislativi e da ultimo la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) al comma 38 ha prorogato il bonus per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
Interventi agevolabili
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La detrazione spetta sulle spese sostenute negli anni indicati per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L'Agenzia delle Entrate (Circolare 8/E e 13/E del 2019) ha ulteriormente precisato il perimetro degli interventi agevolabili. Nel dettaglio, saranno detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente.
È pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione.
Interventi non agevolabili
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Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati.
Fuori dall'agevolazione anche i lavori eseguiti in economia. Tale circostanza, tuttavia, non esclude che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Bonus verde nei condomini
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Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali ex artt. 1117 e 1117-bis c.c.), fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In tal caso, avrà diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, qualora il contribuente proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio effettui lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.
Come funziona la detrazione
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La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo. Qualora gli interventi di "sistemazione a verde", di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante sarà ridotta al 50%.
La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ridotte nella misura del 50%.
In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Per beneficiare della detrazione (che viene ripartita in dieci anni in quote costanti a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese) è necessario compilare il quadro P del 730 o il quadro RP del modello PF.
Modalità di pagamento
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Per beneficiare della detrazione, il pagamento delle spese dovrà avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni. Tali pagamenti potranno essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.
Al fine di poter fruire della detrazione nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell'intervento dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
Si consiglia, dunque, di conservate tutti i documenti idonei a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili, tra cui fatture o ricevute fiscali e documentazione attestante il pagamento con strumenti tracciabili.
Data: 12/01/2023 08:00:00Autore: Lucia Izzo