Notifica perfezionata: fa prova la schermata sul sito di Poste
Per la Cassazione le informazioni sul tracciamento della spedizione risultanti dal sito web di Poste consentono di ritenere perfezionata per compiuta giacenza la notifica della raccomandata a/r
di Lucia Izzo - Risulta perfezionatasi per "per compiuta giacenza" la notifica alla persona offesa ex art. 299 c.p.p. se risulta dai documenti scaricati dal sito web delle Poste che contengono le informazioni circa il tracciamento della spedizione che la raccomandata "non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente".
Il servizio di tracking risulta dunque idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione e a provare l'avvenuta notifica, pur in assenza della cartolina di ritorno. Lo stesso giudice può, con una procedura di pochi secondi, controllare l'effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste italiane.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 4485/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo processato violazione di domicilio, commesso con violenza alla persona, e condannato a tre anni e sei mesi di reclusione.
- 1. Tracciamento della raccomandata
- 2. Sostituzione delle misure e notifica alla persona offesa
- 3. Principio di libertà della prova
- 4. Notifica dimostrata dalla schermata del sito delle poste
Tracciamento della raccomandata
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L'uomo si era visto sottoporre alla custodia cautelare in carcere, misura che aveva chiesto di sostituire con quella degli arresti domiciliari. La sua istanza originaria, tuttavia, viene ritenuta inammissibile per non aver l'indagato dimostrato di aver portato la richiesta a conoscenza della persona offesa mediante il perfezionamento della notificazione.
In realtà, in allegato all'istanza ex art. 299 c.p.p., il difensore dell'imputato aveva allegato la spedizione di una raccomandata A/R destinata alla persona offesa, nonché la "stampa" del tracciamento della raccomandata stessa, scaricata dal sito delle poste, non essendo tornato in possesso, nonostante li tempo trascorso, della "cartolina di ritorno" attestante il perfezionamento della notifica per "compiuta giacenza".
Per il Tribunale, non poteva riconoscersi alcuna valenza alla stampa dell'esito della notifica tratto dal sito internet delle Poste, poiché si tratterebbe di documento "privo di alcuna prova di provenienza" che "non consente di ritenere dimostrato che la missiva sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario".
Sostituzione delle misure e notifica alla persona offesa
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Un ricostruzione che non convince i giudici di legittimità. l'art. 299, comma 4-bis, c.p.p. prevede anche la possibilità di notifica direttamente alla persona offesa in difetto di nomina di un difensore di fiducia e salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio. Ed è proprio quanto avvenuto nel caso in esame ove non risulta che la persona offesa, non costituitasi parte civile, risulti assistita da un difensore di fiducia o abbia eletto o dichiarato domicilio.
Pertanto, il difensore ha inviato all'indirizzo di residenza della donna la richiesta ex art. 299 c.p.p. mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, come risulta dalle copie del cedolino di invio e della lettera di accompagnamento allegate all'istanza.
Gli ulteriori documenti, allegati alla medesima istanza e "scaricati" dal sito delle poste, attestano i vari passaggi di "lavorazione" della raccomandata, e, quindi, l'esito della spedizione nel senso che: "la spedizione non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente" in un periodo indicato "da 0 a 2 mesi".
Principio di libertà della prova
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Gli Ermellini rammentano come nessuna norma processuale richieda la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche. Al contrario, nel nostro sistema processuale vige il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttrice n. 1 della legge delega per il nuovo codice, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale.
Tale principio, data l'identità di ratio, può trasfondersi anche al documento "informatico" che è "il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, per sua natura, vive solo in formato elettronico, e che, per praticità, può riversarsi in "forma cartacea" per agevolarne la consultazione nel corso del procedimento.
D'altra parte, a presidio del valore probatorio dei documenti informatici pubblici, il legislatore ha previsto un'equiparazione con gli atti pubblici mediante introduzione dell'art. 491-bis del codice penale. Pertanto, il Tribunale sbaglia a negare, in via assoluta e aprioristica, valenza ai documenti "scaricati dal sito delle poste", senza neppure preoccuparsi di porre in evidenza eventuali ipotetici indici che inducano a dubitare della affidabilità della documentazione prodotta.
Lo stesso Tribunale avrebbe potuto dipanare eventuali perplessità, accertando d'ufficio, con una procedura di pochi secondi, l'effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste italiane.
Notifica dimostrata dalla schermata del sito delle poste
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In sintesi, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 299, comma 4-bis c.p.p. non occorre che l'imputato produca in originale l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ove il documento non sia nella sua disponibilità, ma è sufficiente che dimostri di aver provveduto alla notificazione nei termini e secondo le forme richieste dalla legge, facendo tutto quanto è nel proprio potere per garantire alla persona offesa di conoscere l'istanza.
Per la Cassazione deve bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per eventuali ritardi nel perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa del fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo.
In definitiva, nella fattispecie in esame, l'istanza ex art. 299 c.p.p. non presenta il vizio di inammissibilità ai sensi del comma 4-bis poiché risulta che il difensore dell'imputato ha proceduto alla notificazione dell'istanza mediante raccomandata a/r al domicilio della persona offesa, che non risulta assistita da difensore di fiducia e che non ha eletto né dichiarato domicilio, e che la notificazione si è perfezionata "per compiuta giacenza" in quanto risulta a dai documenti "scaricati" dal sito web delle poste che "la spedizione non è stata ritirata dal destinatario e sarà restituita al mittente". Consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Data: 06/02/2020 05:00:00Autore: Lucia Izzo