Attestato prestazioni energetiche da inviare entro 45 giorni
Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo per recepire la direttiva (UE) 2018/84 in tema di prestazione ed efficienza energetica
di Lucia Izzo - Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare uno schema di decreto legislativo (qui sotto allegato) recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha modificato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
- 1. La direttiva UE
- 2. Attestato di prestazioni energetiche (Ape)
- 3. Livello di prontezza
- 4. Strategia di ristrutturazione a lungo termine
- 5. Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
- 6. Calcolo e requisiti prestazione energetica
La direttiva UE
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La direttiva oggetto di recepimento, evidenzia un Comunicato sul sito dell'esecutivo, mira ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti e a integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050.
Più in particolare, la direttiva promuove l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica), anche come alternativa efficiente ai controlli fisici, favorisce lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica, e prevede l'introduzione di un indicatore del livello di "prontezza" dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart, da affiancare alla già esistente classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica.
Infine, per quanto riguarda lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, prevedendo in particolare l'istallazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.
Lo scema del d.lgs., dunque, in attuazione della menzionata direttiva 2018/844/UE, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
Attestato di prestazioni energetiche (Ape)
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Alcune novità rilevanti investono il c.d. Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) documento introdotto dal D.L. n. 63/2013 (che ha modificato il d.lgs. n. 192/2005) che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. Il proprietario è tenuto a rendere disponibile l'attestato al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e a consegnarlo alla fine delle medesime.
Con un nuovo ritocco al d.lgs n. 192/2005 si ribadisce che il pagamento delle sanzioni amministrative in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'A.P.E. non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla Regione o Provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
Confermato l'importo delle sanzioni amministrative per omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta: le parti rischiano di dover pagare, in solido e in parti uguali, multe da 3.000 a euro 18.000 oppure da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari (ridotta alla metà se la locazione non supera i 3 anni).
Livello di prontezza
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Il decreto prevede anche l'introduzione di un indicatore del livello di "prontezza" dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart che si aggiungerà a quelli già utilizzati per la classificazione dell'edificio operata sulla base della prestazione energetica. In sostanza, nel valore di un immobile peserà anche la predisposizione all'installazione di impianti domotici e tecnologie innovative.
Strategia di ristrutturazione a lungo termine
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Si prevede anche la predisposizione di una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati- Tale strategia dovrà essere inclusa nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.
Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
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Si prevede di istituire, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, che avrà lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.
Calcolo e requisiti prestazione energetica
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Si prevede, inoltre, di aggiornare i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, includendovi, tra gli altri, anche l'integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e gli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici.
Autore: Lucia Izzo