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Indegnità a succedere

L'indegnità a succedere è una causa di esclusione dalla successione che colpisce il soggetto che compia uno degli atti tassativi previsti dalla legge


Indegnità a succedere: cos'è

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L'indegnità a succedere, disciplinata dagli artt. 463 - 466, contenuti nel Il Capo III, Titolo I, Libro II del Codice Civile è un istituto in virtù del quale un soggetto, che ha tenuto un comportamento biasimevole nei confronti di un altro, nel momento in cui quest'ultimo muore e si apre la successione legittima o testamentaria, viene escluso dalla successione, perché appunto indegno di succedere al de cuius.

Per la collocazione dell'istituto all'interno del Codice civile, la dottrina ritiene che l'indegno abbia la capacità di succedere nell'eredità. Il problema è che non può conservare tale posizione, anche se la giurisprudenza sul punto è ancora controversa, come vedremo.

Ratio dell'istituto

L'indegnità a succedere è un istituto che, nonostante l'indubbia incidenza che la relativa dichiarazione determina nella sfera giuridica del successibile, risulta di fatto poco conosciuto alla platea dei "non addetti ai lavori" ed altresì spesso confuso con altre e diverse figure più o meno tipizzate.

La ratio sottesa all'istituto in esame si apprezza anzitutto alla luce di una prospettiva di natura sociale ed etica più che prettamente giuridica e individuabile nella circostanza che la coscienza collettiva non accetta che il soggetto il quale si sia reso responsabile di atti e/o condotte gravemente pregiudizievoli verso il proprio de cuius possa egualmente succedergli al pari degli altri chiamati all'eredità.

Chi è indegno a succedere

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Scendendo nel pratico, sono considerati indegni a succedere al de cuius i soggetti che hanno compiuto gli atti elencati tassativamente nell'art. 463 c.c. e che possono raggrupparsi come di seguito:

a) Atti compiuti contro la persona fisica (omicidio doloso, omicidio tentato) o contro la personalità morale (calunnia, falsa testimonianza) del de cuius, oppure del coniuge o del discendente o dell'ascendente di costui.

b) Atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius, quali l'aver indotto il testatore a redigere un testamento, ovvero a revocarlo o a modificarne le disposizioni; l'aver distrutto, occultato o alterato il testamento; l'aver formato o consapevolmente utilizzato un testamento falso.

In relazione a queste ipotesi contemplate dall'art. 463 c.c. ai n. 5 e 6 la recente Cassazione n. 19045/2020 ha chiarito che il primo caso "prevede come causa di indegnità l'ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata" mentre il secondo " regola il caso della formazione o dell'uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all'utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore.£

c) Decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si tratta di un'ipotesi di indegnità prevista dal numero 3 bis dell'art. 463 c.c. e introdotta dall'art. 1 L. 08/07/2005, n. 137, la quale dispone che sia escluso dalla successione del figlio il genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.

Sospensione dalla successione art. 463 bis c.c.

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Occorre altresì ricordare che la L. 11/01/2018, n. 4 ha introdotto il nuovo art. 463 bis c.c. in forza del quale il coniuge, la parte dell'unione civile, il figlio, il fratello o la sorella del de cuius, che siano indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di lui, sono sospesi dalla successione fino all'esito del giudizio.

Ai fini della sospensione dalla successione è necessario che il Pm "compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini" comunichi senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Qualificazione giuridica

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Sulla qualificazione giuridica della indegnità a succedere la giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la natura di status personale del soggetto, così come di incapacità all'acquisto ereditario.

Alla fine è quindi giunta ad identificare l'istituto di cui agli artt. 463 e ss c.c. in termini di "sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e che da luogo ad una causa di esclusione dalla successione" (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 25/02/2019, n. 5411).

La definizione testé offerta, lungi dall'avere una portata meramente classificatoria, riverbera in realtà i propri effetti sia sul piano sostanziale che su quello processuale.

Infatti, qualora si concludesse circa l'appartenenza dell'indegnità all'alveo delle ipotesi di incapacità a succedere ciò significherebbe sostenere la radicale assenza - in capo all'indegno di qualsiasi effetto acquisitivo. Ciò in quanto soggetto sin dall'inizio inidoneo all'acquisto dei diritti ereditari originati dalla delazione. Ne deriverebbe conseguentemente da un lato la nullità dell'accettazione e dall'altro la natura meramente dichiarativa della sentenza che accertasse l'indegnità del successibile.

Al contrario, dovendosi, come detto ritenere l'istituto quale causa di esclusione dall'acquisto al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall'art. 463 c.c., l'eventuale accettazione da parte del dell'indegno non risulta affetta da nullità ab origine ma sarà se del caso travolta con effetti retroattivi solo a seguito di una pronuncia di natura costitutiva passata in giudicato (cfr. Cass., Ult. Cit e Cass., Civ. Sez., II, 05/03/2009, n. 5402).

Insomma, come evidenziato dalla dottrina, l'indegno, al contrario dell'incapace a succedere, potest capere sed non retinere.

A conferma della natura eterogenea delle due fattispecie rispettivamente dell'indegnità e dell'incapacità permangono le seguenti ulteriori differenze: se l'azione volta a far dichiarare l'incapacità di succedere è imprescrittibile, quella funzionale alla pronuncia di indegnità si prescrive nel termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (ovvero dieci anni), il quale decorre dal giorno dell'apertura della successione ovvero dal momento in cui l'interessato ha certezza della causa di indegnità (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 29/11/2016, n. 24252).

Come funziona l'indegnità a succedere

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Dal tenore dell'art. 464 c.c., emerge che l'indegnità viene pronunciata con sentenza costitutiva che ha effetto retroattivo. L'indegno è dunque considerato come se non fosse mai stato erede e per questo è tenuto a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.

L'azione per la dichiarazione di indegnità, dal punto di vista procedurale, va promossa con atto di citazione con invito rivolgo all'indegno di costituirsi in giudizio.

La parte della dottrina che qualifica l'indegnità come una incapacità a succedere, prevede che l'azione di esclusione dalla successione si prescriva nel termine di 10 anni, che decorre dall'apertura della successione o da quando il soggetto ha commesso l'atto indegno. Il tutto ovviamente in base al momento in cui il fatto si è verificato, ossia prima o dopo la morte del de cuius.

Trattandosi di una sanzione (civile) di natura strettamente personale, la dichiarata indegnità però non si trasmette o comunica ai discendenti dell'indegno, in quanto ha carattere relativo.

Al fine tuttavia di limitare al massimo qualsivoglia ipotetico vantaggio, all'indegno non spetta neppure nè l'amministrazione nè l'usufrutto legale sui beni pervenuti ai propri figli dalla successione dalla quale è stato escluso (art. 465 c.c.).

Chi può richiedere l'indegnità

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L'indegnità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, occorre che venga formulata apposita domanda da parte dell'interessato, ovvero di colui il quale viene alla successione in luogo dell'indegno (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 19/03/2018, n. 6747).

L'azione finalizzate alla dichiarazione di indegnità può essere richiesta in particolare dai soggetti che sono stati chiamati all'eredità dal de cuius in subordine all'indegno. Lo si desume dalla disposizione di cui all'art. 464 c.c., che pone in capo all'indegno l'obbligo di restituire i frutti a lui pervenuti dopo l'apertura della successione.

Sono altresì legittimati all'azione per ottenere la dichiarazione di indegnità anche coloro che, per rappresentazione, subentrano all'indegno, ossia i suoi discendenti, così come i creditori di chi riceve l'eredità.

Effetti dell'indegnità a succedere

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Dopo la dichiarazione di indegnità, l'eredità passa ai chiamati in subordine. Si procede quindi alla devoluzione dell'eredità attraverso la rappresentazione, la sostituzione o la rappresentazione. In caso contrario l'eredità passerà agli eredi legittimi del de cuius.

Nel caso in cui poi l'azione di indegnità venga promossa prima che l'indegno abbia accettato l'eredità, ma comunque dopo l'apertura della successione, allora il suo diritto di accettazione dell'eredità passa ai suoi eredi.

Che cosa succede però se il soggetto poi dichiarato indegno, in qualità di successore abbia compiuto degli atti sui beni ereditari?

In questo caso a rilevare sono gli atti straordinari visto che quelli ordinari sono finalizzati solo alla conservazione. Detto questo occorre distinguere a seconda che gli atti di natura straordinaria siano stati compiuti a titolo gratuito o oneroso.

Quelli a titolo gratuito perdono efficacia con la sentenza che dichiara l'indegnità, quelli onerosi invece perdono efficacia a meno che i terzi non riescano a dimostrare di essere in buona fede al momento della contrattazione e di non essere a conoscenza dell'indegnità. In questi casi quindi vengono fatti salvi i diritti acquisiti.

Il genitore indegno

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Un'ipotesi particolare di indegnità, che il nostro ordinamento prevede, è quella del genitore di cui all'art. 465 c.c. che così dispone: "Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori."

La norma mira ad evitare che il soggetto dichiarato indegno, aggiri l'ostacolo rappresentato dalla propria indegnità, amministrando o beneficiando indirettamente dell'eredità del de cuius in virtù degli effetti positivi dell'usufrutto.

La riabilitazione dell'indegno

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Il successibile dichiarato indegno con sentenza costitutiva passata in giudicato può comunque essere però riabilitato dal de cuius (art. 466 c.c.).

La riabilitazione distingue ancora una volta la figura dell'indegnità dall'incapacità di succedere. Quest'ultima infatti non conosce e non ammette rimedi di sorta.

Riabilitazione totale e parziale

Orbene, la riabilitazione - che può pervenire esclusivamente da parte del soggetto della cui successione si tratta può essere totale o parziale.

La prima ipotesi si verifica in forza di una dichiarazione espressa del de cuius contenuta in un atto ad hoc avente forma di atto pubblico o in un testamento.

La seconda si ha se l'indegno viene contemplato in un testamento in qualità di destinatario di una certa disposizione. In quest'ultimo caso tuttavia (art. 466 comma II c.c.) il successibile già dichiarato indegno è ammesso a succedere nei limiti della disposizione posta a suo favore. Costui non potrà ricevere niente come successore legittimo così come non potrà intraprendere l'azione di riduzione se quanto ricevuto risulti inferiore alla quota di riserva.

Indegnità e diseredazione

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L'indegnità a succedere non deve essere confuso con la c.d. diseredazione, che si realizza quando, con una disposizione testamentaria il de cuius dichiara di non volere che alla propria successione partecipi un determinato soggetto, che in forza delle norme sulla successione legittima, ne avrebbe al contrario pieno titolo.

Pacifico che una siffatta disposizione non potrebbe in alcun modo ledere i diritti che la legge attribuisce ai successori necessari (in quanto previsti da disposizioni inderogabili).

Dall'altro però ci si domanda se il testatore ha il diritto di inserire nel proprio testamento una disposizione negativa (nel senso di esclusiva) nei confronti di un successibile ex lege, non legittimario.

La giurisprudenza ha rilevato che una disposizione testamentaria di questo tipo - purché non leda i diritti dei riservatari - non potrebbe ritenersi di per sé invalida e/o inefficace in quanto non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa.

Nella Cass., Civ. Sez., II, 25/05/2012, n. 8352, si argomenta infatti l'ammissibilità di una tale disposizione in quanto in linea con la natura personalissima dell'atto di ultima volontà diretto a regolare la distribuzione delle sostanze del testatore per il periodo successivo alla propria scomparsa.

Esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla responsabilità

Il codice civile tuttavia, all'art. 448 bis c.c. prevede un'ipotesi tipica di diseredazione.

In questo caso infatti i figli e, in mancanza, i loro prossimi discendenti possono escludere dalla successione i genitori che siano decaduti dalla responsabilità genitoriale per ragioni diverse da quelle integranti i casi di indegnità di cui all'art. 463 c.c.

Data: 15/05/2022 06:00:00
Autore: Iacopo Brotini