Riabilitazione penale: la guida
- Cos'è la riabilitazione penale
- Riabilitazione penale: condizioni
- Quando si può chiedere la riabilitazione
- La buona condotta
- Non sottoposizione a misure di sicurezza o confisca
- L'obbligazione civile
- Il patteggiamento
- Quando non può essere concessa la riabilitazione
- Effetti della riabilitazione
- Il casellario giudiziale
- La procedura di riabilitazione
- Revoca della riabilitazione
Cos'è la riabilitazione penale
Riabilitazione penale: condizioni
- la decorrenza di un certo periodo di tempo;
- la buona condotta, di cui dare prove effettive e costanti;
- la non sottoposizione a misure di sicurezza;
- il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che il soggetto non dia prova di trovarsi in una condizione di impossibilità ad adempierle.
Quando si può chiedere la riabilitazione
- almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata comminata ovvero sia altresì estinta ed il condannato abbia mantenuto una buona condotta;
- 8 anni se trattasi di recidivi ex articolo 99 del codice penale;
- 10 anni per i delinquenti abituali, per tendenza ovvero professionali.
Nel caso in cui la pena sia sospesa ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, I, II e III comma, il termine decorre dalla sospensione.
Estinzione e decorrenza dei termini
Occorre chiarire che l'esecuzione della pena principale deve intendersi compiuta quando il condannato ha scontato la pena detentiva o quelle alternative o sostitutive, ha pagato completamente la pena pecuniaria o ha finito di pagare le sanzioni dovute. Nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto contemporaneamente alla pena pecuniaria e a quella detentiva si deve avere riguardo a entrambe perché costituiscono la pena principale.
Cosa accade però se la pena si è estinta in un altro modo?
- Se la pena si è estinta per prescrizione, il termine decorre da quando si compie il periodo contemplato agli articoli 172 e 172;
- se l'estinzione si è realizzata per amnistia impropria o di indulto allora il termine decorre dalla data in cui entra in vigore il decreto che ha disposto le due misure.
- Per quanto riguarda invece i recidivi il termine decorre quando la pena inflitta con l'ultima sentenza è stata espiata o estinta.
La buona condotta
Per buona condotta si intende la risocializzazione del condannato, termine che sta a indicare una condotta che risulti conforme al vivere civile. Il condannato in sostanza deve trovarsi un lavoro stabile, non deve riprendere a frequentare certi ambienti, deve in sintesi condurre uno stile di vita sobrio, onesto e corretto.
Sono oggetto di valutazione a tal fine anche le eventuali denunce querele di cui successivamente il condannato sia colpito secondo un granitico orientamento della Cassazione (cfr, tra le altre Cass. n. 15471/2015 e n. 6528/2012) e addirittura fatti per i quali il soggetto, anche se non condannato, sono stati accertatati nella loro storicità e risolti ad esempio con l'oblazione.
Non sottoposizione a misure di sicurezza o confisca
L'art. 179 c.p è molto chiaro nel disporre inoltre che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
- è stato sottoposto a una misura di sicurezza;
- è stato sottoposto a confisca;
L'obbligazione civile
Condizione ostativa alla riabilitazione è infatti l'inadempimento delle obbligazioni civili che derivano dal reato, quando manca la prova che il condannato si sia trovato nella impossibilità di adempierle. Prova che costituisce applicazione della manifestazione della buona condotta che il condannato/riabilitato deve fornire.
Obbligazioni civili derivanti da reato (art. 185 c.p)che corripondono con:
- l'obbligo del risarcimento del danno
- l'obbligo delle restituzioni
- la pubblicazione della sentenza intesa come forma riparatoria del danno
- la rifusione nei confronti dello Stato delle spese processuali.
L'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili
Il patteggiamento
Quando non può essere concessa la riabilitazione
1) il reo è sottoposto a misure di sicurezza, ovvero confisca ed il provvedimento non sia stato revocato;
2) non ci sia stata ottemperanza nell'eseguire l'obbligazione civile, a meno che non dimostri che non sia in grado di soddisfarle.
Effetti della riabilitazione
Per quanto riguarda gli effetti dell'istituto, con la riabilitazione si estinguono le pene accessorie e vengono meno gli altri effetti penali della condanna
La riabilitazione elimina in particolare:
- l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'interdizione da una professione ovvero da un'arte;
- la perdita ovvero la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori vantabili nei confronti dell'offeso.
La condanna inoltre non può essere presa in considerazione ai fini della recidiva, della dichiarazione di professionalità, abitualità e tendenza a delinquere. Con la riabilitazione il condannato ottiene la reintegra per l'indulto e l'amnistia, se condizionate dall'assenza di condanne precedenti e riacquista il diritto dell'elettorato attivo.
Questo non significa che i precedenti penali non possano essere valutati dal giudice per accertare la capacità a delinquere o non concedere la sospensione condizionale della pena.
In definitiva, la riabilitazione ripristina soprattutto la capacità giuridica del condannato, rimettendo lo stesso in società nello stesso modo in cui viveva prima della sentenza di condanna.
Il casellario giudiziale
È importante evidenziare che tale procedimento non "smacchia" il casellario giudiziale, ma aggiunge un'annotazione per l'intervenuta riabilitazione. Ciò deriva dall'articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002, in virtù del quale i provvedimenti che riguardano la riabilitazione sono annotati nel casellario giudiziario accanto alla sentenza di condanna alla quale si riferiscono.
In caso di riabilitazione però la sentenza per la quale si è ottenuta la riabilitazione non compare nel certificato del casellario che viene rilasciato all'interessato, ma solo in quello consegnato agli uffici del pubblico ministero o al difensore autorizzato dal giudice procedente.
La procedura di riabilitazione
La riabilitazione si svolge secondo il procedimento di esecuzione e si conclude sempre con ordinanza, a meno che non vi sia inammissibilità, allora si procede con decreto.
L'iter inizia con una istanza diretta al Tribunale di sorveglianza ed è competente il Tribunale dove è stata emessa la sentenza di condanna.
Il soggetto interessato non deve essere assistito dal difensore nel presentare l'istanza. Può procedere in autonomia, l'importante è che nell'istanza indichi la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione della riabilitazione e che alleghi copia della sentenza di condanna, copia del certificato penale (o fedina penale) e la visura da cui risultano tutte le condanne a carico.
Il Tribunale decide in camera di consiglio senza la presenza delle parti. In caso di accoglimento della domanda, al termine di una valutazione discrezionale del giudicante, viene emanato il provvedimento di riabilitazione, che produce effetti ex nunc in quanto ha valore costitutivo.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 13342/2015), avverso il provvedimento è possibile il ricorso sempre innanzi allo stesso Tribunale.
Revoca della riabilitazione
La riabilitazione penale, una volta concessa, può essere anche revocata. A stabilirlo è l'art. 180 del Codice penale, il quale dispone che: "La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave."
Al pari della sospensione condizionale della pena quindi, anche la riabilitazione produce un effetto sospensivo sulle conseguenze della condanna. Sospensione che viene meno, con il ripristino delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, nel momento in cui il soggetto commette un reato di una certa gravità, a dimostrazione del fallimento della rieducazione e del reinserimento sociale.
Data: 19/04/2022 12:00:00
Autore: Francesca Servadei