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L'avvocato ora può difendere anche i militari

Dal 20 febbraio al via le nuove regole per la difesa del militare inquisito in un procedimento disciplinare di stato: sì agli avvocati del libero foro


Avv. Francesco Pandolfi - Dal 20.02.2020 entra in vigore una nuova norma, in forza della quale nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

Codice Ordinamento militare: l'art. 1370 n. 3 bis

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Si tratta dell'art. 1370 n. 3- bis del Codice dell'Ordinamento Militare, relativo alla disciplina della contestazione degli addebiti e del diritto di difesa.

L'avvocato difensore del militare inquisito

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La nuova disposizione è stata inserita dall'art. 1 comma 1 lett. dd) D. Lgs. n. 173 del 27.12.2019 con decorrenza, appunto, dal 20.02.2020.

Il Decreto Legislativo n. 173/19 reca disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate; Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2020.

Ebbene, la disposizione ha una portata indubbiamente innovativa, dal momento che il ruolo dell'avvocato civile si estende ora alle difese dei militari nei particolari procedimenti disciplinari di stato e, dunque, nelle fasi iniziali di quei procedimenti, ciò a prescindere dalle successive fasi contenziose.

In sostanza, dal 20.02.2020 anche l'avvocato del libero foro potrà sostenere la difesa del proprio assistito militare, nel caso questi volesse aggiungere al difensore militare un supporto tecnico-giuridico per la complessiva strategia difensiva.

Il militare difensore dell'inquisito

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In ogni caso, la nuova disposizione mantiene il ruolo del militare difensore: lo fa attraverso il richiamo dei commi 2 e 3 dell'art. 1370.

Dunque, il militare inquisito è in ogni caso assistito da un difensore da lui scelto tra i militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Il militare, altresì, non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

Effettuata la nomina da parte dell'inquisito, le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.

Il difensore nei procedimenti disciplinari di corpo

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La nuova disposizione qui commentata non prevede, al momento, che anche nei procedimenti disciplinari di corpo il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

L'art. 1370 n. 3 bis COM, nella sua attuale formulazione in vigore dal 20.02.2020, disegna un preciso perimetro di applicabilità per gli avvocati del libero foro, appunto riferito ai procedimenti disciplinari di stato.

Resta da vedere se, nel prossimo futuro, il Legislatore riterrà di completare l'estensione del raggio di azione dell'avvocato mediante la previsione, all'interno della norma novellata, anche della difesa nei procedimenti disciplinari di corpo.


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Data: 15/02/2020 21:00:00
Autore: Francesco Pandolfi