Come si valuta l'affidabilità nel possesso di armi
Le regole che deve seguire il Ministero dell'Interno per valutare l'affidabilità nel possesso di armi. La giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto
Avv. Francesco Pandolfi - Spesso, al divieto di detenzione armi emesso dal Prefetto fa seguito il decreto del Questore il quale, ad esempio, dispone la revoca della licenza per portare il fucile uso caccia.
Il giudizio di inaffidabilità potrebbe scaturire da precedenti penali, ma anche da altri elementi.
- Possesso di armi: la sentenza 924/2020 del Consiglio di Stato
- Il potere di valutare
- Gli elementi da valutare
Possesso di armi: la sentenza 924/2020 del Consiglio di Stato
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Ebbene, il Consiglio di Stato Sez. Terza, con la recente sentenza n. 924/2020 pubblicata il 04.02.2020, favorevole alla parte privata, ha fatto il punto sulla delicata questione affermando il principio in forza del quale l'Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi, debba tener conto, oltre alla commissione dei reati da parte del soggetto che chieda la possibilità di detenere armi, anche della sussistenza di elementi che denotano favorevolmente la personalità dell'interessato alla licenza di polizia con carattere di attualità.
Detto in altri termini: deve allargare lo spettro di valutazione ed includere qualsiasi elemento utile, soprattutto ragguagliato all'attualità.
Non può limitarsi a dare peso a vecchi reati, senza spiegare come e perché ancora oggi quei reati hanno un'importanza nella valutazione di inaffidabilità.
Il potere di valutare
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Il potere di valutare, in concreto, l'esistenza di presupposti per l'adozione del diniego, riferito al giudizio di affidabilità dell'interessato in relazione all'uso delle armi, deve si muovere dalla condanna, ma deve abbracciare l'intero spettro di elementi anche sopravvenuti, che appaiano suscettibili di valutazione al suddetto fine.
Gli elementi da valutare
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Quindi, diventano assai rilevanti:
1) i giudizi sulla concreta entità del fatto criminoso,
2) il tempo trascorso dalla condanna,
3) la condotta successivamente tenuta dalla persona interessata sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi.
Questo complesso ed articolato giudizio deve, infine, essere ancor più attento nei casi dove, dopo la condanna, l'Amministrazione abbia comunque proceduto al rinnovo del titolo di polizia.
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Data: 16/02/2020 15:30:00Autore: Francesco Pandolfi