Procedimento amministrativo: le fasi più rilevanti
Dott.ssa Michela Gaiaschi - L'iter del procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione dell'avvio dello stesso, obbligatoria per la P.A., ai soggetti interessati e si svolge secondo le regole dettate dalla legge n. 241/1990.
Vediamo quali sono le fasi più rilevanti e in cosa consistono.
- L'avvio del procedimento amministrativo
- Procedimento amministrativo: strumenti di semplificazione
- Il silenzio nel procedimenti amministrativo
- Caratteristiche e patologie del provvedimento amministrativo
- Partecipazione dei cittadini al procedimento: il diritto di accesso
L'avvio del procedimento amministrativo
Ogni procedimento amministrativo deve essere preceduto, ex lege, dalla comunicazione dell'avvio dello stesso fatto dalla PA ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti o che devono intervenirvi per legge. Ciò a meno che non sussistano impedimenti connessi a esigenze di celerità.
Tale comunicazione deve contenere, tra le altre cose, l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, del suo responsabile e dell'ufficio presso il quale si possono visionare i relativi atti.
Tutti coloro che partecipano al procedimento, del resto, hanno diritto a visionare gli atti oltre che a presentare eventuali memorie scritte o documenti.
Procedimento amministrativo: strumenti di semplificazione
La legge 241 prevede diversi strumenti di semplificazione che possono agevolare il procedimento amministrativo, ovverosia:
- la conferenza dei servizi istruttoria
- la conferenza di servizi decisoria
- la conferenza preliminare
- la conferenza di servizi
Quando l'amministrazione ritiene di dover effettuare un esame degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi, può indire la cd. conferenza dei servizi istruttoria.
Altro organo è la conferenza di servizi decisoria, che è sempre indetta quando il procedimento può concludersi positivamente solo se vengono acuiqisiti più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso.
Vi è poi la conferenza preliminare, che può essere indetta per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi. A tal fine è necessaria una richiesta dell'interessato, corredata di uno studio di fattibilità.
Tale conferenza indica al richiedente le condizioni per ottenere tutti i pareri, le intese o gli altri nulla osta preliminari alla presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo.
Infine, la legge prevede la conferenza di servizi, convocata in tutti i casi in cui un progetto è sottoposto a una valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e nel cui ambito vengono acquisiti tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli altri assensi necessari.
Il silenzio nel procedimento amministrativo
Particolarmente interessante, nell'ambito del procedimento amministrativo, è la fattispecie del silenzio, che rappresenta un rimedio all'inerzia della PA..
Vi sono diverse ipotesi di silenzio:
- silenzio assenso, che equivale a un provvedimento di accoglimento ed è la regola per i procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi;
- silenzio diniego, che equivale a un provvedimento di rifiuto;
- silenzio rifiuto o inadempimento, che ricorre ove al privato è concesso di fare ricorso all'organo competente per ovviare alle conseguenze negative prodotte dal mancato adempimento in capo alla Pa;
- silenzio rigetto, che consiste nella mancata pronuncia sul ricorso gerarchico contro atti non definitivi); - silenzio devolutivo (inottemperanza all'obbligo di provvedere in capo alla P.A. su parere o valutazione tecnica.
Caratteristiche e patologie del provvedimento amministrativo
Per quanto riguarda il provvedimento amministrativo emesso all'esito del procedimento, possiamo segnalare la circostanza che lo stess, se limita la sfera giuridica dei privati, acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la sua comunicazione.
I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, seppur con la precisazione che l'efficacia o l'esecuzione può essere sospesa se sussistono gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Competente a provvedervi è lo stesso organo che ha emanato il provvedimento da sospendere o altro organo eventualmente previsto dalla legge.
E' poi possibile revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, se muta la situazione di fatto alla sua base per una ragione non prevedibile o se l'interesse pubblico originario viene valutato in maniera differente.
Il provvedimento amministrativo può essere nullo, (in caso di difetto assoluto di attribuzione, violazione ed elusione del giudicato ovvero mancanza dei cd elementi essenziali previsti dalla legge) ovvero annullabile (e quindi viziato per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere).
Partecipazione dei cittadini al procedimento: il diritto di accesso
Infine, con riferimento al procedimento amministrativo, va fatto un cenno al diritto di accesso, regolato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Si tratta, più specificamente, del diritto degli interessati di estrarre e prendere visione di copia dei documenti detenuti stabilmente dall'amministrazione procedente o da altra amministrazione.
L'art. 24 contempla le ipotesi escluse, cioè non coperte dal diritto di accesso, tra le quali si segnalano i documenti coperti da segreto di Stato, quelli relativi ai procedimenti tributari e quelli relativi ai procedimenti selettivi.
Al di fuori di tali eccezioni, l'esame dei documenti è concesso e gratuito e si svolge secondo lo specifico iter previsto dalla legge.
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Data: 28/02/2020 16:00:00Autore: michela gaiaschi