Patteggiamento ampliato per reati fino a 8 anni
La riforma del processo penale 2020 punta a estendere la possibilità di ricorrere al patteggiamento in tutte le ipotesi di reato punite con la reclusione fino a otto anni anziché gli attuali cinque
di Lucia Izzo - Lo scorso 13 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato la c.d. riforma Bonafede del processo penale, ovvero un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
Riforma processo penale 2020
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Il testo (qui sotto allegato) prevede specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento.
Inoltre, nella versione definitiva ha trovato spazio anche il c.d. Lodo Conte-bis in materia di prescrizione, sul quale si è scatenato il dibattito, dai toni decisamente forti, tra le forze politiche. Oltre a questo tema, il d.d.l. punta a rinnovare il processo penale toccando diversi punti nevralgici, tra cui quelli inerenti notifiche, digitalizzazione del processo, durata dei processi, tempi delle indagini e sanzioni disciplinari dei magistrati.
Ancora, al fine di accelerare i tempi dei processi e decongestionare il carico di lavoro dei Tribunali, lo schema di disegno di legge delega prevede, per quanto riguarda i procedimenti speciali, un ampliamento della possibilità di ricorrere ai riti alternativi.
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Patteggiamento ampliato
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In prima battuta emerge l'estensione della possibilità di ricorrere al patteggiamento in tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni di reclusione.
Nel dettaglio, ritoccando l'art. 444, comma 1, del codice di procedura penale, il limite di pena applicabile su richiesta dalle parti verrebbe aumentato a otto anni di reclusione (rispetto agli attuali cinque), solo o congiunta a pena pecuniaria.
A tale estensione, con funzioni di riequilibrio, si accompagna un ampliamento del novero delle preclusioni, al fine di escludere l'ammissibilità del rito quando l'accordo abbia ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione in una serie di procedimenti (ad. es. strage, omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi, e altri).
Giudizio abbreviato
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Altre norme vengono previste per incentivare il ricorso al giudizio abbreviato condizionato, modificando le condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a una integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale.
Nel dettaglio, la delega punta a introdurre l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.
Giudizio immediato
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In materia di giudizio immediato, il d.d.l. prevede che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, c.p.p. oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Ancora, si prevede che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato.
Autore: Lucia Izzo