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I diritti al supermercato

Il catalogo dei diritti al supermercato è particolarmente ampio. Dal prezzo alla garanzia in caso di difetti, passando per il risarcimento danni a seguito di caduta, ecco alcune situazioni diffuse


di Lucia Izzo - Si sbaglia a pensare che il diritto sia qualcosa da relegare alle aule dei Tribunali e agli uffici degli avvocati. In realtà permea la nostra quotidianità rendendoci titolari di diritti e doveri nelle situazioni più disparate, ad esempio anche quando andiamo a fare la spesa.

Prezzo praticato, diritto di garanzia e così via, ecco alcuni tra i diritti più diffusi al supermercato:

Prezzo dei prodotti

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Partiamo da una questione annosa, quella del prezzo esposto. Capita spesso che, al momento di pagare, ci si ritrovi una cifra diversa, magari perchè il prezzo non è stato aggiornato. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), integrato con le disposizioni del d.lgs. 114/1998, prevede le informazioni obbligatorie che dovranno essere fornite al consumatore.
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, almeno in lingua italiana, il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura (al €/Kg, €/litro, ecc.), comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, mediante un cartello o altre modalità idonee allo scopo.
Si realizza così un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e dunque il supermercato è obbligato per legge a far pagare al cliente, che decide di acquistare un prodotto consegnandolo alla cassa (così accettando le condizioni di vendita), il prezzo indicato sullo scaffale e non potrà sottrarsi. In caso di pagamento di eccedenze, il consumatore avrà diritto al rimborso della differenza di prezzo che deve avvenire in moneta e non attraverso, ad esempio, buoni spesa.

Prodotti scaduti o avariati

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Come noto, la vendita di alimenti scaduti è vietata. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 recepito in Italia, devono essere obbligatoriamente indicati il termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro") o la data di scadenza ("da consumare entro").
La violazione delle disposizione inerenti tali indicazioni o, addirittura, la vendita dell'alimento oltre la data di scadenza, si rischiano pesanti sanzioni previste dal d.lgs n. 231/2017 e addirittura di incorrere nel reato di commercio di sostanze alimentari nocive di cui all'art. 444 del codice penale.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, in linea con in linea con le politiche di contrasto allo spreco alimentare, ha chiarito (cfr. da ultimo, sent. 17063/2019) che la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il...", o quella "da consumarsi entro il...", non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo un illecito amministrativo.
In sostanza, non basta il superamento della data di scadenza riportata sulle confezioni per far scattare il reato, ma dovranno sussistere "anomalie circa la qualità del prodotto" o "inosservanza di prescrizioni dettate specificamente a garanzia della buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirino a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione".
Da un lato, dunque, è meglio sempre controllare la data di scadenza del prodotto ed eventualmente segnalare al venditore la presenza di alimenti scaduti. Se il prodotto è integro, seppur scaduto, potrebbe essere più difficile ottenere un rimborso, stante il dictum della giurisprudenza.
Invece, qualora il prodotto si presenta avariato o deteriorato sarà possibile pretendere, scontrino alla mano, la sostituzione o il rimborso da parte del commerciante stante la garanzia sui vizi di conformità. Qualora si sospetti che tutta la partita possa essere andata a mala sarà possibile anche effettuare una segnalazione o denuncia alle competenti autorità.

Caduta al supermercato: il risarcimento danni

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Le cadute al supermercato non sono affatto rare, complici le molte "insidie" e gli ostacoli, ad esempio pavimenti bagnati, chiazze di sostanze alimentari in terra, residui di cibo e così via. L'art. 2051 .c. disciplina la responsabilità del custode dei beni, ovvero di clolui che aveva il potere di controllare e vigilare sulla cosa. In base a tale norma, il gestore del supermercato dovrà risarcire il cliente per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'infortunio.
Il cliente dovrà dimostrare che il danneggiamento è provocato dalla cosa in custodia, magari avvalendosi di testimonianze, fotografie dell'insidia o registrazioni di telecamere. Per liberarsi dalla responsabilità, il gestore potrà dimostrare che i danni subiti siano dovuti a un caso fortuito, ovvero provocati da un evento imprevedibile e non altrimenti evitabile.
La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che per il risarcimento sia necessaria la presenza di un'insidia, ovvero una una situazione di pericolo non visibile né evitabile dal danneggiato utilizzando l'ordinaria diligenza. In sostanza, il gestore potrà liberarsi dalla responsabilità evidenziando la condotta distratta o imprudente dal danneggiato, ad esempio sottolineando la presenza di un cartello o di un segnale oppure di un ostacolo ben visibile e percepibile con la normale diligenza.

Acquisto prodotti difettosi

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Ormai è comune che al supermercato si acquistino prodotti diversi da quelli alimentari, ad esempio giocattoli, elettrodomestici, abbigliamento e così via. In tal caso il cliente avrà diritto alla garanzia legale qualora tali prodotti si presentino difettosi.

Per il Codice del consumo, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore dovrà invece denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta, salvo il venditore lo abbia riconosciuto o occultato.

In presenza di difetti il consumatore, con un documento che provi l'acquisto del prodotto nel punto vendita, avrà diritto in primis alla sostituzione o riparazione del bene da parte del venditore, senza spese in entrambi i casi. In subordine, qualora tali rimedi si presentino impossibili o eccessivamente onerosi, si potrà ottenere una congrua riduzione del prezzo o, addirittura, la risoluzione del contratto (restituire la merce e ottenere indietro quanto pagato).

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Data: 25/02/2020 12:00:00
Autore: Lucia Izzo