Riforma intercettazioni: cosa cambia?
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma delle intercettazioni che modifica la disciplina delle intercettazioni di cui alla riforma Orlando. Le novità e il testo
di Lucia Izzo - La riforma delle
intercettazioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50/2020. La nuova legge (n. 7/2020), frutto dell'approvazione in via definitiva dalla Camera (con voto segreto) della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 161/2019 recante "modifiche urgenti alla disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", interviene sulla cosiddetta Riforma Orlando (d.lgs n. 116/2017) in materia di
intercettazioni e contiene disposizioni relative all'entrata in vigore della riforma stessa, nonché modifiche al
codice di procedura penale e sulle disposizioni di attuazione.
In diversi casi, tra l'altro, sono soppresse le disposizioni della riforma del 2017, e ripristinati i testi nella versione anteriore all'intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal Senato in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della riforma Orlando.
Riforma Orlando: proroga entrata in vigore
In primis, il decreto legge proroga il termine a partire dal quale troverà applicazione la riforma della disciplina delle intercettazioni di cui al d.lgs. n. n. 216/2017 (c.d. riforma Orlando). Con una modifica approvata in Senato il termine, originariamente fissato al 1° marzo 2020, viene posticipato di altri due mesi, al 1° maggio 2020. Sempre in Senato è stato previsto che la riforma troverà applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020, mentre per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale.
Leggi La riforma delle intercettazioni
Il
decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2020 ha disposto, tuttavia, un'ulteriore
proroga, prevedendo che la nuova normativa in materia di
intercettazioni troverà applicazione ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.
Pubblicazione intercettazioni
In particolare, il D.L. interviene sull'art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, prevedendo il divieto di pubblicare, anche in parte, il contenuto delle
intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice di rito.
Intercettazioni e associazioni di stampo mafioso
Nel corso dell'esame in Senato è stata modificata la disciplina relativa ai limiti di ammissibilità delle
intercettazioni, dettata dall'art. 266 c.p.p. comma 1. La modifica approvata inserisce nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le
intercettazioni anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni di stampo mafioso.
Discrezionalità del P.M.
Della "scelta" delle
intercettazioni se ne occuperà il Pubblico Ministero. In generale il decreto, nel tentativo di conciliare esigenze investigative e tutela della privacy, interviene sui meccanismi di trascrizione delle
intercettazioni, non affidando più, come invece prevedeva la riforma Orlando, il meccanismo di selezione del materiale irrilevante alla polizia giudiziaria, ma rafforzando il dovere di vigilanza del pubblico ministero.
Il P.M. dovrà vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni espressioni pericolose per la riservatezza altrui, lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo che si tratti di
intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.
Intercettazioni in procedimenti diversi
Nel corso dell'esame in Senato è stata approvata una modifica che estende la possibilità di usare i risultati delle
intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata.
Oltre che per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'
arresto in flagranza, tale possibilità è prevista anche per l'accertamento dei reati inclusi nel catalogo di cui all'art. 266 del codice di rito qualora le le
intercettazioni siano ritenute non solo indispensabili, ma anche rilevanti per l'accertamento della responsabilità penale.
Esecuzione intercettazioni
Con riferimento all'esecuzione delle
intercettazioni, il D.L. ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo:
- alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni;
- all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni;
- all'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale.
In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
Vengono ripristinate le disposizioni (già abolite dalla riforma) relative alla possibilità che alle operazioni di stralcio partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi potranno estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta.
Trojan e Intercettazioni reati contro la P.A.
Tra le modifiche più rilevanti al
codice di procedura penale, il
decreto legge, come modificato dall'esame in Senato dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan, già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.
Vengono esclusi esplicitamente, invece, i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare "i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono". Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il
domicilio dovrà indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalità presso tale luogo.
Ancora, viene consentita l'utilizzabilità dei risultati delle
intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della
procura distrettuale. I risultati delle
intercettazioni dovranno essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti.
Data: 05/03/2020 12:00:00
Autore: Lucia Izzo