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Ctu: i poteri del consulente tecnico d'ufficio

Quali i poteri, quali i limiti, quali le conseguenze processuali del consulente tecnico d'ufficio, secondo il recente orientamento della Cassazione


di Roberto Paternicò - Tre, le questioni di diritto poste alla Suprema Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 31886/2019), in relazione a: "a) quali siano i poteri istruttori del consulente tecnico d'ufficio, e quali i loro limiti; b) se, ed in quali casi, a quei limiti possa derogarsi per volontà della legge, per ordine del giudice o per consenso delle parti; c) quali siano le conseguenze processuali della non giustificata violazione di quei poteri".

L'art. 194 del codice di procedura civile

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I poteri del consulente tecnico d'ufficio sono fissati dall'art. 194 c.p.c., ma per evitare che le espressioni della norma possano essere interpretate, in modo estensivo, é necessario riportarle nell'alveo delle disposizioni che disciplinano i poteri delle parti e il principio dispositivo (artt. 112 e 115 c.p.c.) con quelle che disciplinano l'istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova da parte del giudice (artt. 202 e ss. c.p.c.).
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I limiti del Ctu

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La S.C., in adesione ad un precedente orientamento, ha osservato che: " .. il consulente non possa mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l'onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 19/01/2006, Rv. 588885 - 01); né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione (Sez. 2, Sentenza n. 4729 del 10/03/2015, Rv. 634655 - 01), perché violerebbe il principio che addossa alle parti l'onere della prova (salva l'ipotesi della impossibilità assoluta ed oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non col ricorso alla consulenza tecnica). In tutti e due i casi, poi, ne resterebbe vulnerato il principio della parità delle parti, giacché la consulenza si trasformerebbe in un iniquo repéchage della parte che, per maltalento, abbia trascurato di allegare o provare, nei termini di legge, i fatti dimostrativi del proprio diritto o della propria eccezione.
Secondo questo orientamento, al consulente "non compete alcun potere di supplenza" delle parti (così Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015, Rv. 635808 - 01). Egli può valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati, oppure acquisire gli elementi (ad es. misurazioni, stime, analisi) necessari al riscontro di veridicità dei fatti documentati dalle parti, ma mai spingersi ad introdurre nel processo fatti nuovi, od a ricercare di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, per come dedotti dalle parti."

La consulenza percipiente del Ctu

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Nelle ipotesi di consulenza "percipiente" (fonte diretta di prova), il c.t.u. potrà compiere indagini esplorative ed accertare di sua iniziativa fatti materiali solo in due casi:
"a) quando si tratti di "fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza", con esclusione quindi dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni (Sez. 1 - , Ordinanza n. 15774 del 15/06/2018, Rv. 649471 - 01);
b) oppure quando l'indagine officiosa del c.t.u. sia necessaria per riscontrare la veridicità dei fatti allegati dalle parti e l'attendibilità dei mezzi di prova da esse offerti (Sez. 2 - , Sentenza n. 26893 del 14/11/2017, Rv. 645960 - 01; ma soprattutto Sez. 3, Sentenza n. 12921 del 23/06/2015, Rv. 635808 - 01, ove la questione è diffusamente affrontata)."

L'acquisizione di documenti del Ctu

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"Deve, invece, escludersi - secondo l'orientamento in esame - che il consulente possa acquisire documenti mai ritualmente prodotti in causa, dato che in tale ipotesi non si tratta di utilizzare dei semplici elementi di fatto, ma di valutare una prova documentale, la quale può essere utilizzata in giudizio solo nel caso in cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne abbia ordinato l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (così già Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 26/10/1973, Rv. 366311 - 01; in seguito, nello stesso senso, ex multis Sez. 1, Sentenza n. 24549 del 02/12/2010, Rv. 615793 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11133 del 26/10/1995, Rv. 494378 - 01). Corollario di questa impostazione è che l'accertamento dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni resta sempre compito del giudice, e mai del consulente. Le valutazioni conclusive di quest'ultimo, pertanto, debbono sempre intendersi soggette alla regola del "rebus sic stantibus": e cioè valide a condizione che anche il giudice, valutato il materiale probatorio utilizzato dal c.t.u., ritenga condivisibile la ricostruzione dei fatti come compiuta da quest'ultimo, e la faccia propria (per un "manifesto" di tale impostazione si veda Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 10/05/2001, Rv. 346561 - 01)."

I principi di diritto espressi dalla Cassazione sul CTU

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La Corte di Cassazione Civile ha, quindi, sancito questo orientamento ed espresso i seguenti principi di diritto:

"(a) il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;
(b) il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;
(c) il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;
(d) i princìpi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti;
(e) la nullità della consulenza, derivante dall'avere il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio."
Data: 24/02/2020 18:00:00
Autore: Roberto Paternicò