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Coronavirus: le violazioni hanno rilevanza penale

Il decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6 persegue penalmente il mancato rispetto delle misure di contenimento previste per l'epidemia di COVID-19. Il caso dell'ordinanza per la Regione Lombardia


di Francesco Contu - Il Ministro della Salute, d'intesa col Presidente della Regione Lombardia, ha adottato un'ordinanza in data 23 febbraio 2020 che applica in tutto il territorio regionale le misure previste dall'art. 1, lett. c), d), e), f), i), del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6.
Il citato dl, che dell'ordinanza costituisce la principale fonte legittimante di rango primario, è giustificato dalla straordinaria necessità e urgenza di contrastare e contenere l'epidemia da COVID-19, dichiarata "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" (Organizzazione Mondiale della Sanità, 30 gennaio 2020).
Le prescrizioni hanno validità in tutto il territorio della Regione Lombardia, fatto salvo quanto disposto per i comuni della cd. zona rossa (DPCM del 23 febbraio 2020), e fino a domenica 1 marzo compresa, salvo ulteriori e successive disposizioni.

Le misure adottate

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I provvedimenti di maggiore interesse per i cittadini riguardano:
È stata inoltre disposta la chiusura di bar e locali notturni dalle ore 18.00 alle ore 6.00, di mercati e centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica (fatta eccezione per i punti vendita di generi alimentari) e la chiusura delle manifestazioni fieristiche.

La nuova fattispecie di reato

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L'art. 650 del Codice Penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità") prevede una fattispecie contravvenzionale, che punisce alternativamente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene".

La fattispecie, esempio paradigmatico di norma penale cd. in bianco, ha un'applicazione sussidiaria rispetto agli illeciti penali più gravi e, per diritto pretorio ormai pacifico, anche rispetto ad eventuali sanzioni amministrative volte a reprimere l'inottemperanza (cfr., ex multis: Cass. Pen., Sez. I, 44126/16). Ne deriva che, qualora la legge prevedesse una sanzione amministrativa in caso di inosservanza delle prescrizioni, la sanzione medesima sarebbe applicabile in luogo delle pene previste dall'art. 650 c.p.
Sennonché, la citata ordinanza nulla dispone per i casi di sua violazione da parte dei destinatari, mentre il decreto-legge che ne legittima l'emanazione ha perseguito esplicitamente la linea della repressione penale, così stabilendo: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale" (art. 3, co. 4, d.l. 6/2020).

La disposizione, lungi dall'operare un semplice rinvio alla fattispecie codicistica, ne amplia significativamente la portata applicativa, aggiungendo al novero delle condotte rilevanti il "mancato rispetto delle misure di contenimento" previste, con specifica contingenza spazio-temporale, per contrastare l'epidemia in atto. Ciò che induce a ritenere eccezionale la nuova norma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, co. 5, c.p., che peraltro risulta dal testo di un decreto-legge ancora in fase di conversione.

In attesa della conversione in legge

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In conclusione, deve ritenersi che ogni violazione delle prescrizioni date con l'ordinanza del 23 febbraio 2020 è suscettibile di rilevare penalmente ai sensi del nuovo titolo di reato, risultante dal combinato disposto degli artt. 3, co. 4, d.l. 6/2020 e 650 c.p.
Sulla sorte degli instaurandi procedimenti penali, derivanti da ipotetiche violazioni delle misure di contenimento commesse in territorio lombardo, potranno comunque incidere, in larga misura, le scelte del legislatore in sede di conversione del decreto-legge (approvato dalla Camera il 26 febbraio 2020 e ora al Senato per sì definitivo), nonché i conseguenti orientamenti della giurisprudenza in tema di diritto intertemporale, ai sensi degli artt. 25, co. 2, 117, co. 1, Cost., 7 CEDU e 2 c.p.
Data: 27/02/2020 22:30:00
Autore: Francesco Contu