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Bonus facciate: serve la certificazione urbanistica?

I chiarimenti del ministero: ai fini del bonus facciate, la certificazione urbanistica è necessaria solo nei Comuni che non hanno mai applicato il d.m. n. 1444/1968


di Annamaria Villafrate - Il bonus facciate da quando è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 ha destato qualche incertezza relativamente alla sua applicazione. Per questo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato dapprima una guida sul bonus facciate 2020 e poi ha emesso la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 in cui spiega dettagliatamente come beneficiare della detrazione. A distanza di pochi giorni il Mibact con una lettera prot. n. 4961 del 19 febbraio 2020 (sotto allegata) indirizzata a molti sindaci italiani ha chiarito il dubbio relativo alle zone A e B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968, visto che il bonus può essere concesso per gli immobili che rientrano in dette zone o assimilate e poi ha fornito un'importante precisazione al quesito avente ad oggetto la certificazione urbanistica menzionata dalla circolare dell'Agenzia.

Cos'è il bonus facciate

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Prima di addentrarci nell'argomento della certificazione urbanistica è necessario fare un breve cenno al bonus facciate previsto dalla manovra di bilancio per il 2020, che consente di recuperare il 90% delle spese sostenute dal contribuente che effettua lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Leggi anche Bonus facciate: come usufruire dello sconto

Bonus facciate zone A e B

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Ricordiamo però che una delle condizioni richieste dalla manovra 2020 per usufruire del bonus è che gli immobili oggetto degli interventi di recupero o restauro siano siti nelle zone A e B (secondo le disposizioni del decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base a quanto previsto dalla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I chiarimenti e la guida dell'Agenzia delle Entrate

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L'Agenzia delle Entrate proprio nei giorni scorsi ha pubblicato una guida sul bonus facciate 2020 e ha emesso la circolare n. 2/E in cui ha chiarito e ribadito che: "la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti."

I chiarimenti del Mibact sulle zone A e B

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Ora, il problema sorge perché la manovra prevede che il bonus facciate è riconosciuto per gli interventi effettuati sugli immobili ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, di fatto però nei Piani di Governo del territorio e nei Prgc le denominazioni A e B non vengono più utilizzate.

Da qui i dubbi sollevati da molti Comuni sulla corretta applicazione del bonus facciate. Incertezze a cui ha fornito chiarimenti il Mibact, che con la lettera prot. n. 4961 del 19 febbraio 2020 ha precisato prima di tutto che: "Il citato decreto n. 1444 del 1968, come è noto, non impone alle amministrazioni locali di applicare meccanicamente nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista. (…) Il d.m. n. 1444 del 1968 è base imprescindibile per qualsiasi atto di pianificazione da parte dei Comuni. Ciò ha portato il Parlamento a farvi riferimento anche per il bonus facciate."

"Ai fini dell'applicazione del "bonus facciate", quindi, è sufficiente fare riferimento al d.m. n.1444 del 1968 negli stessi esatti termini con cui esso è stato - e continua a essere - applicato da tutte le amministrazioni comunali in oltre cinquanta anni. Per usufruire del beneficio fiscale, occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal d.m. n. 1444 del 1968: una informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia, le altezze o le distanze, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione."

Certificazione urbanistica: solo in parte

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Un altro nodo che il Mibact ha sciolto con la sua risposta del 19 febbraio 2020 è quello relativo al certificato urbanistico menzionato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E, necessario per assimilare le zone territoriali alla A e alla B e beneficiare così del bonus.

Al riguardo il Ministero ha precisato che: "la certificazione dell'assimilazione alle zone A o B dell'area nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento, che la guida dell'Agenzia delle entrate richiede sia rilasciata dagli enti competenti, andrebbe riferita ai soli casi, verosimilmente limitati, in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l'applicazione del d.m. n. 1444 del 1968 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell'immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati"consultando gli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.

Data: 26/02/2020 10:00:00
Autore: Annamaria Villafrate