Monopattini elettrici vietati ai minori di 14 anni
Età superiore ai 14 anni per mettersi alla guida dei monopattini elettrici. Obbligo del casco fino a 18 anni. Ecco le novità del Milleproroghe 2020 su regole di condotta, velocità e sanzioni
di Lucia Izzo - Il decreto legge c.d. "Milleproroghe" è stato definitivamente convertito in legge a seguito del voto del Senato che, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione del d.d.l. di conversione nel testo trasmesso dalla Camera.
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Anzichè un testo dedicato alla mera proroga dei termini legislativi, il Milleproroghe si pone sempre più come un contenitore per tutte quelle misure che non sono riuscite a trovare spazio nella manovra di Bilancio. Lo dimostrano le precisazioni fornite in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda i monopattini elettrici.
- Monopattini elettrici: la sperimentazione
- Le novità del Milleproroghe
- Sanzioni
- Monopattini: età, limiti di velocità e di circolazione
- Regole di condotta
- Servizi di noleggio
Monopattini elettrici: la sperimentazione
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Come noto, la legge n. 145/2018 (Manovra di Bilancio 2019) all'art. 102 ha recato una disciplina volta a sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e a promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili.
È stata così avviata una sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. Le modalità di svolgimento della sperimentazione sono state poi definite con il decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.
Le novità del Milleproroghe
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L'articolo 33-bis del decreto Milleproroghe ha disposto la proroga di un anno (dodici mesi) del termine di conclusione della sperimentazione introdotta dalla Manovra di Bilancio 2019 e fissato dall'articolo 7 del D.M. Micromobilità. Il decreto ha, inoltre, modificato integralmente il comma 75 e introdotto i commi da 75-bis a 75-septies all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
La nuova formulazione del comma 75 stabilisce che, nelle more della citata sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi del Codice della strada e anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi di cui al D.M. n. 229/2019.
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Sanzioni
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Chiunque circoli con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle sopra indicate (e previste dal D.M. n. 229), rischierà una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando il mezzo abbia un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
Monopattini: età, limiti di velocità e di circolazione
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Il nuovo art. 75-ter detta una serie di precisazioni inerenti agli utilizzatori e all'utilizzazione dei monopattini elettrici, la cui violazione rischia di far scattare nei confronti dei trasgressori sanzioni amministrative da 100 a 400 euro.
In primis, si chiarisce che che i monopattini elettrici, come sopra descritti, potranno essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e potranno circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile ed esclusivamente all'interno della medesima.
Inoltre, i monopattini non potranno superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non potranno essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.
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Regole di condotta
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Il nuovo comma 75-quater introdotto alla L. n. 160/2019 introduce alcune importanti regole di condotta per i conducenti dei monopattini elettrici che, in caso di violazione, comporteranno l'applicazione di sanzioni amministrative tra 50 e 200 euro.
In primo luogo, i conducenti dovranno procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; ancora, dovranno avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta.
Per i conducenti di età inferiore ai 18 anni, inoltre, scatta anche l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
Ancora, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, sarà obbligatorio anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Servizi di noleggio
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Infine, quanto ai servizi di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating (senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati), potranno essere attivati solo con una delibera di giunta comunale nella quale dovranno essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
Data: 02/03/2020 09:00:00Autore: Lucia Izzo