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Porto di fucile e frequentazione di persone con precedenti

il provvedimento con cui il Questore nega il rinnovo della licenza per uso caccia va basato su una valutazione del comportamento complessivo della persona


Avv. Francesco Pandolfi - Ormai puntualmente i giudici amministrativi, tanto di primo quanto di secondo grado, tornano ad occuparsi di questo tema.

Rinnovo licenza porto fucile uso caccia

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Le questioni poste sempre più spesso ruotano attorno al problema che nasce dal come valutare certi comportamenti o determinate situazioni che possono aver toccato la persona interessata al rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Tante volte il giudizio di inaffidabilità da parte della Questura può scaturire dalla frequentazione di persone controindicate.

La sentenza del Tar Campania

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Proprio su questo versante, ultimamente la Quinta Sezione del Tar Campania ha affrontato la delicata tematica con la sentenza n. 38/2020, favorevole per il ricorrente, dipendente peraltro di un istituto di vigilanza privata.
Ebbene, in occasione della causa amministrativa è emerso che, se pur vero che la persona interessata era stata notata con persone gravate, da un altro punto di vista la Questura aveva trascurato, nelle sue valutazioni preliminari, alcuni dati essenziali.
Per esempio, aveva per sbaglio attribuito uno dei vari episodi all'interessato, quando invece esso era da ricollegarsi ad uno zio, trovato in compagnia in auto con una persona avente precedenti di polizia.

Oppure, ancora, aveva erroneamente dato valore ad un episodio relativo ad un amico e fidanzato della sorella, in passato con un carico pendente per guida in stato di ebbrezza ma, successivamente, aveva visto archiviato l'episodio e lo stesso soggetto era pure stato arruolato in Polizia, fatto questo, a parere dei giudici, avrebbe dovuto far dequotare la rilevanza dell'episodio.

In pratica

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Detto in estrema sintesi, il Collegio di Magistrati ha voluto semplicemente dire che non sono suscettibili di compromettere l'affidabilità quelle condotte che, per loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri giustificati motivi non appaiono in grado di incidere attualmente sull'affidabilità dell'interessato al rilascio del titolo di polizia.
Per cui la Legge e le sentenze richiedono che il provvedimento con cui viene disposto il diniego poggi su una valutazione del comportamento complessivo della persona, proprio per evitare errori di valutazione.
Per altro, nel caso specifico della sentenza 38 ha avuto un preciso e favorevole significato il fatto che a carico dell'interessato, durante tutto il periodo in cui era stato titolare di licenza, non era mai stata riscontrata alcuna specifica violazione alla disciplina di settore.

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Data: 01/03/2020 15:30:00
Autore: Francesco Pandolfi