L'insegnante che fa violenza anche morale commette sempre reato
di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 7969/2020 (sotto allegata) la Cassazione respinge il ricorso di un'insegnante, condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di abuso dei mezzi di correzione. Gli Ermellini ribadiscono infatti che in ambito scolastico è sempre reato tenere condotte violente morali e fisiche, per finalità educative.
- Abuso dei mezzi di correzione per l'insegnante che umilia gli alunni
- Condanna fondata su racconti inattendibili e su un rischio danni non provato
- Le condotte violente della maestra integrano sempre reato
Abuso dei mezzi di correzione per l'insegnante che umilia gli alunni
La Corte d'appello conferma la decisione del Tribunale che, al termine del giudizio abbreviato, condanna un'insegnante a tre mesi di reclusione per il reato di abuso dei mezzi correzione di cui all'art. 571 c.p. La maestra è stata accusata di aver cagionato ad alunni di età compresa tra i 3 e i 5 anni, nell'anno scolastico 2013 – 2014, disagi psico-fisici, come "disturbi del sonno, rifiuto della scuola, manifestazioni di pianto, intolleranza ai rimproveri."
Il giudice di seconde cure, pur dando atto del giudizio d'inattendibilità espresso dal perito sulle dichiarazioni rese dai bambini, perché avvenute a distanza di tempo e perché condizionati da suggestioni esterne, ha confermato la condanna perché ha tenuto conto del fatto che quanto dichiarato spontaneamente dai piccoli alunni è stato avvalorato dai racconti della dirigente scolastica e della maestra che coadiuvava l'imputata in classe.
Dai racconti è emerso che l'imputava perdeva spesso la pazienza e, soprattutto con i bimbi più fragili lenti o introversi, teneva una condotta finalizzata a umiliarli verbalmente, ricorrendo a un martelletto, che sbatteva sulla cattedra per imporre ordine e silenzio e "urlava e sgridava i bambini con toni di voce molto alti". In un'occasione dava uno schiaffo a due bambini e spesso "minacciava i più vivaci e disobbedienti di rinchiuderli in un armadietto." Condotte non professionali che hanno cagionato problemi psicologici ai suoi alunni, che hanno iniziato a manifestare "comportamenti anomali e regressivi rispetto al processo di crescita, con manifestazioni di ansia, paura, disturbi del sonno e alimentari, incontinenza e disagio psicologico." Nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di seconde cure ha tenuto conto della durata della condotta, della tenera età dei bambini e della noncuranza dell'imputata ai richiami della dirigente scolastica e della collega.
Condanna fondata su racconti inattendibili e su un rischio danni non provato
L'imputata a mezzo difensore ricorre in Cassazione perché la Corte non ha tenuto conto del giudizio d'inattendibilità dei bambini espresso dal perito. Il difensore lamenta poi l'omessa motivazione sull'utilizzo delle dichiarazioni de relato rese dai genitori dei bambini e ritiene sussistente il medesimo vizio relativamente ai presupposti normativi che hanno condotto alla dichiarazione di responsabilità dell'insegnante per il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina di cui all'art 571 c.p.
La Corte ha inoltre dato erroneamente rilevanza al rischio di causare la malattia nel corpo e nella mente dei bambini, in assenza di un riscontro probatorio. Vizio motivazionale infine anche sul diniego delle attenuanti generiche stante l'incensuratezza dell'imputata.
Le condotte violente della maestra integrano sempre reato
La Cassazione con sentenza n. 7969/2020 dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi risultano infondati e generici. Essi tendono infatti a chiedere un nuovo esame dei fatti, riproponendo argomentazioni già vagliate e disattese dai giudici di merito, come quella relativa alla totale inaffidabilità della narrazione dei bambini.
Per gli Ermellini il giudice d'appello ha correttamente ricostruito i fatti in base al materiale probatorio a disposizione. Le dichiarazioni spontanee e immediate rese dai bimbi ai genitori sulla condotta violenta e umiliante della maestra hanno trovato infatti conferma in quelle della dirigente scolastica e della collega che si alternava all'imputata nella stessa classe. Dichiarazioni che hanno anche confermato gli effetti negativi del comportamento aggressivo dell'imputata sulla salute psichica dei minori, che hanno riportato disturbi dell'ansia e di natura psico-somatica.
La Cassazione tiene pertanto a ribadire il principio secondo cui "in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare, quale che sia l'intenzione del soggetto attivo, deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità, sicché integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi."
Per gli Ermellini i giudici hanno vagliato correttamente tutti i profili della vicenda, disattendendo a ragion veduta la tesi dell'inattendibilità dei racconti dei bambini. L'impiego di metodi educativi rigidi, autoritari, violenti e costrittivi, si rivelano infatti pericolosi e dannosi per la salute psichica degli alunni, anche perché, come sancisce costante giurisprudenza "in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d'ansia all'insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento."
Da qui la correttezza anche della decisione di negare le attenuanti generiche, stante la gravità degli episodi narrati, la tenera età dei bambini e la condotta incurante dell'imputata ai richiami della dirigente e della collega.
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Data: 03/03/2020 22:00:00Autore: Annamaria Villafrate