Daspo: i limiti secondo il Tar
Per il Tar, il Daspo è consentito solo per soddisfare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e sempre con il previo accertamento dei fatti
Avv. Francesco Pandolfi - Tutte le disposizioni normative contemplate dall'ordinamento giuridico sono permeate da una logica di fondo. Ora, la ratio del divieto sancito dall'art. 6 co. 1 L. n. 401 del 13.12.1989, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, si coglie nell'esigenza di evitare contatti umani pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico.
I limiti al Daspo
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Ebbene: proprio perchè si tratta di un provvedimento limitativo della libertà personale, diciamo assimilabile ad una misura di prevenzione atipica, il DASPO è consentito soltanto per quanto strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e previo accertamento dei fatti che ne giustifichino l'emanazione, nei confronti del responsabile di una specifica condotta.
La sentenza del Tar Catania
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L'argomento è stato analizzato dal Tar Catania, Sezione 4, con la sentenza n. 213 del 12.02.2019.
Si tratta di una sentenza di accoglimento del ricorso per annullamento del provvedimento del Questore e di condanna alle spese a carico dell'amministrazione resistente.
In sintesi, la pronuncia scolpisce questo criterio.
Il principio di diritto
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Il Daspo è un provvedimento amministrativo che incide sulla libertà personale del destinatario; esso è funzionale ad assicurare le preminenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico.
Ma l'amministrazione, se da una parte è titolare di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei presupposti di pericolosità che giustifichino l'adozione della misura, dall'altra non può prescindere dall'accertamento di fatti che siano strettamente riconducibili alla persona dell'interessato: cioè non può ascrivere responsabilità presunte, senza avere riscontri certi.
Ebbene, questo arbitrio valutativo si era proprio verificato nel caso preso in esame dove, al contrario, il ricorrente aveva ben dimostrato la propria estraneità al coinvolgimento nei fatti oggetto di vaglio (vi era stata una mera accidentalità nella rottura di un vetro divisorio all'interno del bus dove si trovava per essere accompagnato, insieme ad altri, allo stadio; inoltre egli aveva comprovato di essere rimasto totalmente estraneo alle condotte minacciose e violente altrui che, secondo quanto accertato dalla Questura, si sarebbero perpetrate ai danni del mezzo di trasporto comunale e del conducente stesso).
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Autore: Francesco Pandolfi