Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Stop udienze da domani: in vigore il decreto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già in vigore il decreto legge che sospende le udienze fino al 22 marzo e contiene misure ulteriori per il settore giustizia


di Redazione - E' stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore da subito il decreto legge che sospende le udienze fino al 22 marzo e detta misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza Coronavirus e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Udienze sospese: il decreto

Il testo (sotto allegato) sospende le udienze dall'8 al 22 marzo su tutto il territorio nazionale, in analogia a quanto previsto per la sospensione feriale di procedimenti e udienze.
In questo intervallo di due settimane, "i vertici degli uffici giudiziari avranno modo di organizzare l'attività giudiziaria che riprenderà dal 23 marzo con tutte le cautele e le misure previste nel decreto a tutela della salute degli addetti ai lavori e degli utenti della giustizia".

Il testo dell'articolo 1 del decreto

Ecco quanto dispone l'art. 1 del decreto:
"1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare".

Leggi anche Udienze: da lunedì stop per 15 giorni

Rinvii udienze a data successiva al 31 maggio 2020

Il decreto prevede inoltre la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, fatte salve alcune eccezioni (cause riguardanti i minori, convalide di arresti e fermi, ecc.).

Previste inoltre trattazione delle udienze a porte chiuse e ove possibile con collegamenti da remoto.

Vedi anche: Coronavirus: attenzione, i termini processuali sono davvero sospesi?

Data: 08/03/2020 22:00:00
Autore: Redazione