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Coronavirus: la sospensione vale anche per i CTU?

Il D.L. n. 11/2020, in vigore dall'8 marzo, ha previsto il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, con effetti su tutti gli operatori del settore giustizia


di Lucia Izzo - Il rallentamento della giustizia per via dell'emergenza Coronavirus impatta anche sulle attività peritali ma i dubbi ad oggi persistono.

Il DPCM 11/2020 sulla giustizia

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Il D.L. n. 11/2020 ha fornito in materia di giustizia ulteriori e più incisive misure rispetto a quelle già contenute nell'art. 10 del Decreto legge n. 9/2020, la cui applicazione resta ferma. Restano ferme anche le disposizioni generali previste al fine del contrasto dell'emergenze epidemiologica dai DPCM sinora emanati, l'ultimo datato 9 marzo 2020.
Il decreto prevede che, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, salvo alcune eccezioni puntualmente indicate che vedremo in seguito.
Del pari, nello stesso periodo, sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei medesimi procedimenti (art. 1, comma 2). Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (art. 1, comma 2, secondo periodo).
Il differimento immediato delle udienze è previsto anche al fine di lasciare ai capi degli uffici giudiziari il tempo necessario per l'adozione delle misure organizzative utili ai fini di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati tra le persone nei prossimi mesi, ed in particolare fino al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 1).
Sono previste, inoltre, specifiche norme per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti e per quelli dinanzi alle commissioni tributarie.

Per approfondimenti leggi Coronavirus rallenta la giustizia: ecco tutte le misure

Sospensione attività peritali

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Le conseguenze di una simile previsione si ripercuotono su tutti gli operatori giudiziari coinvolti nei procedimenti interessati dal provvedimento in esame.
Non si tratta solo degli avvocati, ma anche dei Consulenti Tecnici che sono stati incaricati di svolgere operazioni peritali entro termini precisi che vanno a "scadere" nel periodo suddetto o il cui termine inizi a decorrere in tale periodo.
Lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da parte degli ausiliari d'ufficio e di parte, infatti, inerisce ad attività processuale.
Il provvedimento è chiaro nel prevedere che i termini per compiere tali atti sono sospesi sino al 22 marzo.

Eccezioni in materia civile

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Tuttavia, il Decreto Legge contempla tutta una serie di eccezioni alle regole su richiamate per le quali non varrà il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini.
Si tratta, in materia civile:
- delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

- dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- dei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- dei procedimenti di cui all'articolo 283 (Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione in appello), 351 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello) e 373 (Sospensione dell'esecuzione a seguito di ricorso per Cassazione) del Codice di procedura civile;
- di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio; detti provvedimenti non sono impugnabili).

Eccezioni in materia penale

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In materia penale, fanno eccezione alle regole summenzionate:
- le udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, rientrano nelle eccezioni altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute (salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative);
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Misure nei singoli uffici giudiziari

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Si consiglia agli operatori di verificare le ulteriori misure che verranno adottate dai capi degli uffici giudiziari di riferimento.

Infatti, lo stesso Decreto Legge prevede che, fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari o, in alternativa, i presidenti titolari di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie adottate con i provvedimenti normativi e attuativi di contrasto alla diffusione del COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Sarà possibile, tra l'altro, decidere di limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti e limitare anche, sentito il dirigente amministrativo, l'orario di apertura al pubblico degli uffici.
I singoli uffici potranno anche adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e prevedere lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2020 e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del D.L. 179/2012 saranno depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Data: 12/03/2020 13:00:00
Autore: Lucia Izzo